Rinuncia al credito IVA del socio ed enunciazione nell’aumento di capitale: imposta di registro in misura fissa (Cass. civ. Sez. 5 n. 4534 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la rinuncia parziale del socio al credito verso la società, qualificabile come compensazione o remissione parziale del debito, ancorché enunciata in un atto di aumento del capitale sociale, non è assoggettabile all’imposta proporzionale prevista dall’art. 6 della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986 qualora il credito oggetto di rinuncia abbia natura di credito IVA (per corrispettivi di operazioni di vendita tra società partecipante e società partecipata). Tale atto è, invece, sottratto all’imposta proporzionale in virtù del principio di alternatività di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. Le annotazioni contabili nel bilancio di una società di capitali, ex art. 2709 cod. civ., hanno valore di presunzione iuris tantum in ordine alla qualificazione causale del credito del socio, gravando sull’amministrazione finanziaria l’onere di provare una diversa causa debendi.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una notaia un avviso di liquidazione per la maggiore imposta di registro, in misura proporzionale, sull’enunciazione contenuta nel verbale di assemblea straordinaria di una società a responsabilità limitata. Secondo l’Ufficio, la deliberazione di aumento del capitale sociale, liberata mediante parziale rinuncia al credito vantato dalla socia di maggioranza, avrebbe dovuto intendersi quale enunciazione di un finanziamento del socio alla società.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione, escludendo l’identità delle parti tra atto enunciante (aumento di capitale) e atto enunciato (rinuncia al credito) e rilevando l’assenza di prova, a carico dell’amministrazione, della natura restitutoria del predetto credito. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente la questione della qualificazione causale del credito del socio e della conseguente disciplina fiscale applicabile alla sua enunciazione. Con riferimento al primo motivo, concernente l’onere della prova, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza dell’amministrazione finanziaria. Le annotazioni contabili nel bilancio provvisorio della società, in cui il credito risultava iscritto nella posta “Debiti verso controllanti” e non in quella “Debiti verso soci per finanziamenti”, assumono valore di presunzione iuris tantum ai sensi dell’art. 2709 cod. civ., con la conseguenza che grava sull’amministrazione finanziaria l’onere di provare la diversa origine del credito, onere nella specie non assolto.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che, pur non escludendosi i presupposti dell’enunciazione nel rapporto tra socio conferente e società conferitaria, l’atto enunciato non costituisce un finanziamento del socio, ma è più propriamente qualificabile in termini di compensazione o remissione parziale del credito del socio verso la società, derivante da pregressa vendita di merci.
Tale qualificazione non comporta, tuttavia, l’assoggettamento all’imposta proporzionale dello 0,50% prevista dall’art. 6 della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986. Il credito oggetto di rinuncia, avendo natura di credito IVA, è infatti sottratto all’imposta di registro in virtù del principio di alternatività sancito dall’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986.
La Corte ha infine corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., ritenendo il dispositivo conforme a diritto, e ha rigettato il ricorso, condannando l’amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.