Notifica PEC atti impositivi locali e prova aree scoperte operative (Cass. civ. Sez. V n. 29247 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti locali possono notificare i propri atti impositivi a mezzo di posta elettronica certificata già prima delle novelle del 2016 e del 2017, poiché il Comune non rientra nella nozione di Amministrazione economico-finanziaria cui il Codice dell’amministrazione digitale riservava un regime differenziato. La trasmissione telematica del documento equivale, salvo diversa disposizione di legge, alla notificazione per mezzo della posta, modalità già ordinaria per gli atti impositivi locali. L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è assolto con l’enunciazione del criterio della pretesa e, per la TARSU, con l’indicazione della maggiore superficie accertata, restando il riscontro probatorio dei presupposti demandato alla fase contenziosa. È invece esclusa dall’imposizione la sola area scoperta non operativa, con onere di allegazione e prova a carico del contribuente.
Il Fatto
Una società esercente attività di commercio del legname impugnava un avviso di accertamento del Comune per il recupero a tassazione della TARSU dovuta per l’anno 2010. La decisione di primo grado accoglieva l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in riforma, accoglieva l’appello dell’ente impositore, ritenendo tempestiva la notifica dell’atto, eseguita il 12 luglio 2016.
La società ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione della disciplina dei termini decadenziali, la nullità della sentenza per omessa pronuncia su motivi riproposti con appello incidentale e, in via subordinata, l’insussistenza del presupposto impositivo. Il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto. La Corte conferma l’orientamento secondo cui il termine di decadenza dell’art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 decorre diversamente a seconda che l’occupazione o detenzione dei locali sia in corso all’inizio del periodo di imposta, e comunque prima del 20 gennaio, oppure sia iniziata successivamente. La denuncia dei locali e delle aree tassabili prevista dall’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993 si rinnova annualmente, poiché a ogni anno solare corrisponde una distinta obbligazione tributaria. La natura pertinenziale delle aree non incide sul termine, ma semmai sui presupposti dell’imposizione.
Sul secondo motivo, la Corte ritiene di poter decidere nel merito le eccezioni di cui si assume l’omesso esame, senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto, in forza di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ. secondo i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
L’eccezione di inesistenza della notifica a mezzo PEC è infondata. Il Codice dell’amministrazione digitale include i Comuni tra le amministrazioni pubbliche; l’utilizzo del servizio postale costituiva la modalità ordinaria e l’art. 48, comma 2, CAD equipara la trasmissione telematica alla notifica per mezzo della posta. Del pari infondata è la censura di difetto di motivazione: la fattispecie della rettifica della superficie TARSU è connotata da semplicità del procedimento logico e l’indicazione della maggiore superficie accertata, integrata dagli atti generali, consente al contribuente di comprendere i presupposti della pretesa.
È invece accolto il profilo relativo all’omesso esame dell’eccezione sulla detassazione delle aree scoperte non operative. La Corte ricostruisce la causa di esclusione del tributo, dal r.d. n. 1175 del 1931 al d.l. n. 35 del 2013, ricordando che il nesso di pertinenzialità non esclude di per sé l’imponibilità quando l’area sia operativa, cioè idonea a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale principale.
La questione implicava specifici accertamenti in fatto, che il giudice di merito, in ragione dell’omessa pronuncia, dovrà svolgere. La sentenza è cassata nei limiti esposti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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