Inammissibile e infondata la questione di costituzionalità sulla notifica postale delle cartelle (Cass. civ. Sez. V n. 26653 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non essendo configurabile al riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento. La scelta di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale è riservata al potere decisorio del giudice, ben potendo la stessa essere proposta o riproposta dall’interessato, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché rilevante e non manifestamente infondata. Nel giudizio tributario, la questione di costituzionalità concernente la notifica postale degli atti impositivi è comunque manifestamente infondata: quando la notifica della cartella avvenga mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602 del 1973, trovano applicazione le norme sul servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, forma semplificata giustificata dalla funzione pubblicistica dell’agente per la riscossione.

Il Fatto

Il contribuente riceveva nell’ottobre 2015 la notificazione di un preavviso di fermo amministrativo, conseguente al mancato pagamento di oltre una dozzina di cartelle esattoriali. Proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, contestando innanzitutto il vizio di notificazione delle cartelle presupposte. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso, reputandolo tardivo.

In appello il contribuente riproponeva le proprie critiche. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio riteneva tempestiva la proposizione del ricorso, ma nel merito rigettava l’impugnativa, ravvisando la regolarità della notificazione di tutte le quattordici cartelle presupposte. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Con il motivo proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il contribuente censurava la sentenza d’appello per aver omesso di valutare la compatibilità costituzionale della disciplina di notificazione postale degli atti tributari ritenuta applicabile e legittima, in asserito contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.

La difesa erariale eccepiva l’inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di introdurre domande nuove, non avendo il contribuente specificamente contestato, nei gradi di merito, la modalità della notificazione. La Corte non accoglie l’eccezione sul punto: nella radicale contestazione di una notificazione può ragionevolmente ritenersi ricompresa anche la doglianza che la notificazione, pur esistente, risulti radicalmente illegittima.

Il motivo è però inammissibile sotto diverso profilo. La Corte richiama il principio per cui non è configurabile un vizio del provvedimento impugnato quando il ricorso si limiti a prospettare una questione di legittimità costituzionale, essendo la decisione di sollevarla riservata al giudice (Cass. sez. I n. 14666 del 2020; conforme Cass. sez. V n. 8033 del 2023).

Nel merito, la questione è comunque manifestamente infondata. La Corte osserva che, in tema di riscossione delle imposte, quando la notifica della cartella sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme sul servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. Tale forma semplificata si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale (Cass. sez. VI-V n. 28872 del 2018, che richiama la Corte cost. n. 175 del 2018).

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del contribuente alle spese di lite e atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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