Incompatibilità del relatore che ha formulato la proposta ex art. 380-bis cod. (Cass. civ. Sez. II n. 11185 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di definizione accelerata disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. può far parte, ed essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., senza incorrere nella incompatibilità di cui agli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 cod. proc. civ. La proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva. La decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non si configura come fase autonoma di riesame o controllo della proposta. È inoltre inammissibile il motivo con cui il ricorrente deduce il vizio della notificazione nell’interesse di terze parti, non essendo legittimato a farlo. Le censure che si risolvono nella richiesta di rivalutazione delle risultanze di fatto sono inammissibili in sede di legittimità.

Il Fatto

Le ricorrenti convenivano in causa il padre e i fratelli chiedendo l’accertamento dell’usucapione di due appartamenti. Il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava l’acquisto per usucapione. La Corte d’Appello, in riforma, rigettava la domanda, valorizzando una lettera sottoscritta da una delle attrici, dalla quale emergeva l’animus detinendi e la consapevolezza della comproprietà con altri soggetti, senza che fossero emersi atti di interversione della detenzione in possesso.

Le originarie attrici proponevano quindi ricorso per cassazione articolando due motivi: la mancata verifica del perfezionamento della notifica nei confronti dei litisconsorti e la violazione delle norme in materia di possesso e usucapione. Nel corso del procedimento, il consigliere delegato formulava proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; la parte ricorrente chiedeva la decisione del ricorso, con conseguente fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione di carattere processuale: se il consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata possa comporre il collegio chiamato a decidere ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Il dubbio nasce dalla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022. La Corte esclude ogni incompatibilità, richiamando la recentissima Sez. U n. 9611 del 2024, depositata il 10.4.2024.

Il principio è netto: la proposta di definizione non rivela una funzione decisoria, non assume valore di pronuncia definitiva e non apre una fase autonoma di riesame o controllo. La decisione in camera di consiglio che consegue alla richiesta del ricorrente resta interna al medesimo giudizio di cassazione. Su questa base il consigliere autore della proposta non versa nelle situazioni previste dagli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 cod. proc. civ.

Passando al primo motivo, la Corte lo ritiene inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto la ricorrente non è legittimata a far valere il vizio della notificazione nell’interesse di terze parti, secondo un orientamento consolidato. In secondo luogo, poiché la domanda di usucapione è stata integralmente rigettata in appello, non sussiste alcun rischio di sentenza inutiliter data né di opposizione di terzo da parte dei litisconsorti non regolarmente citati in primo grado.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, tendono a una inammissibile rivalutazione delle risultanze di fatto. La valutazione circa la sussistenza dell’animus possidendi e del corpus possessionis è rimessa al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità. L’interpretazione della lettera da cui si è desunto l’animus detinendi non è soggetta al sindacato della Corte. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96 cod. proc. civ., applicato in forza dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., nonché al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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