Improcedibile il ricorso alla Corte dei conti senza prova della notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 231 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, qualora il ricorrente non fornisca la prova della notifica all’amministrazione resistente del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza, il rapporto giuridico processuale non può dirsi validamente instaurato. La totale assenza della notificazione non è assimilabile alla sua nullità, poiché l’art. 155, comma 8, c.g.c. consente la fissazione di un termine perentorio per il rinnovo solo in presenza di una notifica concretamente effettuata e affetta da vizio. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso, non potendo il giudice assegnare d’ufficio un nuovo termine.

Il Fatto

Il ricorrente, già dirigente di seconda fascia collocato a riposo per raggiunti limiti di età dall’01.02.2011, ha adito la Corte dei conti lamentando che la pensione e l’indennità di buonuscita fossero state quantificate su un importo inferiore rispetto all’ultimo stipendio aggiornato comunicato dal MEF, comprensivo di emolumenti accessori. Deduceva che, nonostante la trasmissione di un nuovo Mod. PA04 per la riliquidazione, l’INPS avesse prospettato il pagamento di arretrati di gran lunga inferiori al dovuto.

Chiedeva quindi la riliquidazione della pensione e della buonuscita, oltre interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni. All’udienza il ricorrente ha riferito di non aver provveduto alla notifica all’INPS del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, chiedendo la rimessione in termini. Nessuno è comparso per l’INPS.

La Motivazione della Corte

La questione decisa in via preliminare e assorbente riguarda la regolare instaurazione del contraddittorio. Il giudice rileva che il ricorrente non ha fornito prova dell’avvenuta notifica all’amministrazione resistente del ricorso depositato e del decreto di fissazione di udienza, disattendendo l’art. 155, commi 3 e 5-bis, c.g.c.

Il comma 3 impone al ricorrente di notificare il decreto unitamente al ricorso entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto stesso; il comma 5-bis gli impone di depositare in Segreteria le prove della notifica entro il decimo giorno precedente l’udienza. In difetto di tale prova il rapporto processuale non può dirsi validamente instaurato, poiché la notifica costituisce onere essenziale ai fini del rispetto dell’art. 111, secondo comma, Cost., che impone lo svolgimento del processo nel contraddittorio tra le parti.

Il giudice distingue nettamente l’assenza della notificazione dalla sua nullità. Solo in quest’ultimo caso l’art. 155, comma 8, c.g.c. impone la fissazione di un termine perentorio per il rinnovo, consentendo di sanare un vizio di una notifica esistente. Richiama in proposito Sez. III App., sent. n. 57/2020, secondo cui la disposizione permette al ricorrente di sanare un vizio relativo a una notifica concretamente effettuata.

Sul concetto di inesistenza la Corte richiama Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 14916/2016, per cui essa è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile l’atto. Richiama inoltre Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n. 21587/2008, secondo cui, in caso di mancata produzione della copia notificata del ricorso, l’assegnazione di un nuovo termine è giustificata solo se il ricorrente alleghi e comprovi un legittimo impedimento.

Da ultimo, per identità di ratio, il giudice applica il principio delle Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 20604/2008, secondo cui nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto, è improcedibile ove non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza, non essendo consentito al giudice assegnare un termine per una nuova notifica. Accertato che la mancata notificazione ha impedito in modo radicale l’instaurazione del contraddittorio, la Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso. La definizione in rito esclude la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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