Partecipazioni societarie indirette: parere sfavorevole per carenza di motivazione economica (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 189 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio della peculiare attività di controllo preventivo prevista dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, la Sezione regionale di controllo verifica la conformità dell’atto deliberativo di acquisizione di partecipazioni, dirette o indirette, ai parametri della sostenibilità finanziaria, della convenienza economica e dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’onere di motivazione analitica gravante sul comune non è soddisfatto quando manca del tutto una valutazione comparativa di carattere quantitativo del modello in house providing rispetto all’esternalizzazione del servizio tramite acquisto sul mercato. Le carenze motivazionali sul punto sono assorbenti degli ulteriori profili critici dell’operazione e impongono il parere sfavorevole.
Il Fatto
Un Comune sottopone al controllo preventivo della Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione consiliare con cui autorizza l’acquisizione di una partecipazione indiretta in una società operante nel settore dei rifiuti urbani, tramite il gestore del servizio idrico integrato di cui è socio. L’operazione si inserisce in un più ampio processo di aggregazione societaria promosso dal gestore idrico, mirato alla costituzione di un gestore integrato di area vasta con l’acquisizione di una quota del capitale di altra società, già partecipata da un ulteriore soggetto pubblico.
Alla deliberazione sono allegati documentazione di scenario, piano industriale, valutazioni di fair value e di congruità finanziaria, benché manchi un accordo di investimento richiamato dallo schema di patto parasociale. La questione approda al collegio in trattazione congiunta con le numerose altre richieste di parere pervenute sul medesimo atto, in ragione dell’unità dell’operazione e della documentazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la natura del controllo, qualificandolo come attività di controllo della conformità dell’atto ai parametri di legge, e individua l’oggetto del proprio esame nella motivazione del provvedimento comunale. Il modello di riferimento è dato dall’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, che esige una motivazione analitica circa le ragioni e le finalità della scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.
Anche se l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti non è contestuale all’acquisizione della partecipazione indiretta, il collegio ne rileva la preordinazione alla razionalizzazione delle gestioni e alla successiva assunzione del servizio, con previsione di incremento progressivo degli abitanti serviti. Su tale presupposto, l’onere motivazionale non può ritenersi limitato al solo atto di acquisto.
Nel provvedimento in esame spicca invece l’assenza di un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione, e difetta una valutazione comparativa dei costi del servizio da gestire in house rispetto ai costi dei gestori attuali o a quelli stimati di un ipotetico progetto posto a base di gara. La Sezione richiama il proprio orientamento, secondo cui il raffronto quantitativo tra modello in house ed esternalizzazione è indefettibile.
Le carenze motivazionali vengono qualificate come assorbenti degli ulteriori profili critici, restando in disparte la coerenza dell’operazione con lo statuto del gestore, la sussistenza del controllo analogo a cascata e il potenziale attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, d.lgs. n. 175/2016. Su queste basi la Sezione esprime parere sfavorevole e dispone la trasmissione della deliberazione al sindaco per l’informazione al consiglio comunale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.