Notifica sentenza primo grado fa decorrere termine breve per appello tributario (Cass. civ. Sez. V n. 2308 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la notifica della sentenza di primo grado, effettuata dalla parte nel domicilio eletto, fa decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello ai sensi dell’art. 51 d.lgs. n. 546/1992. L’appello notificato oltre tale termine è inammissibile, e l’inosservanza del termine può essere dichiarata dalla Corte di cassazione in sede di legittimità. La circostanza che la notifica sia avvenuta su iniziativa della parte e non del giudice non incide sull’effetto acceleratorio del termine, poiché la legge collega la decorrenza alla comunicazione o notificazione della sentenza, non alla sua natura.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava un’intimazione di pagamento e le cartelle esattoriali sottese. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso in primo grado; la Commissione tributaria regionale, in riforma, rigettava l’impugnazione, ritenendo ritualmente notificati tutti gli atti e non maturata alcuna prescrizione.
La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo che la sentenza di primo grado era stata notificata all’agente della riscossione nel domicilio eletto in data anteriore, con conseguente tardività dell’appello notificato oltre il termine breve. L’ufficio resisteva con controricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione parziale per cessazione della materia del contendere su alcune partite di ruolo e, nel resto, il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che non può essere disposta l’invocata estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché quanto allegato dall’ufficio non risulta comprovato né si registra convergenza di istanza di entrambe le parti sul punto.
Nel merito, il primo motivo è fondato. Dagli atti risulta che la sentenza di primo grado era stata notificata all’agente della riscossione presso il domicilio eletto, e che l’appello dell’agente era stato notificato alla società contribuente in data successiva, oltre il termine breve di cui all’art. 51 d.lgs. n. 546/1992. La notifica della sentenza a opera della parte è dunque sufficiente a far decorrere il termine per impugnare, con conseguente inammissibilità dell’appello tardivo.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con cui la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 5 d.l. n. 953/1982, come modificato dall’art. 3 d.l. n. 2/1986 convertito nella legge n. 60/1986, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., per omesso esame della dedotta mancata notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., dichiarando l’inammissibilità dell’appello proposto dall’ente di riscossione. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del grado di appello e quelle di legittimità gravano sul medesimo ente.
Nota della Redazione
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