Nullità della notifica della cartella e sanatoria per raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. V n. 13334 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della cartella di pagamento costituisce mera condizione di efficacia dell’atto impositivo e non elemento costitutivo dello stesso: la sua nullità è pertanto sanata, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo, sempre che il destinatario abbia avuto piena conoscenza dell’atto. In tema di iscrizione ipotecaria ex art. 50, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 602/1973, l’appello ha carattere devolutivo pieno: la questione ritualmente riproposta nell’atto di gravame, ancorché inserita nelle conclusioni, impone al giudice di secondo grado il riesame nel merito, con verifica del superamento della soglia dei 20.000 euro e della regolarità delle notifiche delle cartelle. La censura per omessa pronuncia su un motivo di appello deve essere proposta ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e non come violazione o falsa applicazione di legge, a pena di inammissibilità.
Il Fatto
La contribuente impugnava l’avviso di iscrizione ipotecaria disposto dal concessionario su immobili di sua proprietà, contestando la legittimità dell’atto per essere lo stesso fondato su cartelle mai notificate e privo della preventiva intimazione ad adempiere. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e annullava l’iscrizione; la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza gravata, respingeva l’appello del riscossore confermando la decisione di prime cure.
Avverso tale pronuncia il concessionario proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, denunciando la nullità della sentenza per omessa pronuncia su punti decisivi, l’errata applicazione delle norme tributarie e processuali in materia di notifica delle cartelle, nonché l’illegittima esclusione della sanatoria per raggiungimento dello scopo. La contribuente resisteva con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, risultano fondati. Dall’atto di appello emergeva che la questione relativa alla legittimità dell’iscrizione ipotecaria era stata ritualmente riproposta, con chiara volontà impugnatoria dei singoli capi della decisione di primo grado. I passi dell’atto, pur collocati nelle conclusioni, rendevano effettivo il carattere devolutivo pieno dell’appello, come affermato dai precedenti richiamati (Cass. n. 12826/2017; Cass. n. 707/2019 e n. 15519/2020).
Ne derivava l’onere del giudice di secondo grado di riesaminare, da un lato, il superamento della soglia dei 20.000 euro prevista per l’iscrizione ipotecaria e, dall’altro, la regolare notifica delle cartelle presupposte. Nel rilevare un giudicato in concreto insussistente, senza approfondire il profilo ritualmente dedotto, la Commissione Regionale ha commesso errore di diritto.
Anche il terzo motivo è fondato. Dalla documentazione in atti risulta che la cartella in discussione è stata notificata ex art. 140 cod. proc. civ., con spedizione regolare della raccomandata informativa. Trovava quindi applicazione il principio secondo cui la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il suo scopo: la notificazione è condizione di efficacia e non elemento dell’atto impositivo, con conseguente sanatoria ex art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 29417/2022).
Il quarto motivo è invece inammissibile. La sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione sulla notifica delle altre due cartelle, sicché la doglianza risulta fuori bersaglio rispetto alla ratio decidendi. La denuncia di omessa pronuncia su una domanda o eccezione deve essere proposta ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e non come violazione di legge, come chiarito da Cass. n. 10862/2018 e Cass. n. 22759/2014.
Nota della Redazione
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