Inerenza e certezza dei costi: onere probatorio sul contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 6061 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riprese a tassazione per indeducibilità di costi, quando l’Amministrazione finanziaria contesti la certezza e l’inerenza del costo, e non già l’inesistenza oggettiva o soggettiva dell’operazione, grava sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza di detti requisiti, con conseguente indetraibilità dell’IVA. Il giudice di merito che sovrapponga alla contestazione effettivamente formulata nell’atto impositivo una diversa ragione di recupero, e che per l’effetto addossi all’Ufficio l’onere probatorio, compie una duplice violazione: extrapetizione rispetto ai motivi di appello e inversione dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ.

Il Fatto

La società contribuente, in liquidazione, impugnava un avviso di accertamento per IRPES, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2007, con cui l’Amministrazione aveva recuperato a tassazione costi ritenuti non inerenti, in relazione a un contratto di appalto e a un contratto di subappalto.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello dell’Amministrazione, riteneva che i maggiori costi non fossero afferenti a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, rilevando il difetto di indagini da parte dell’Ufficio. L’Amministrazione impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, con cui l’Amministrazione deduce violazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986, dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 cod. civ. Il quesito è se la contestazione dell’Ufficio riguardasse l’inesistenza delle operazioni, come ritenuto dal giudice di appello, oppure soltanto l’assenza di inerenza e certezza dei costi.

La Corte ritiene il motivo fondato. Dal tenore dell’atto impositivo, trascritto ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, emerge che le riprese prescindono dalle questioni di inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni e riguardano essenzialmente la certezza e inerenza dei costi, con conseguente indetraibilità dell’IVA.

Il giudice di merito, dunque, non solo non si è soffermato sulle questioni effettivamente sottoposte, ma ha indebitamente invertito l’onere probatorio. A fronte della contestazione di certezza e inerenza del costo, spetta al contribuente, e non all’Amministrazione finanziaria, la prova della effettiva esistenza di tali requisiti.

La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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