Accertamento negativo del credito e onere della prova nel servizio idrico (Cass. civ. Sez. III n. 20187 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La regola generale di ripartizione dell’onere della prova dettata dall’art. 2697 cod. civ. si applica indipendentemente dalla natura dell’azione esperita, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito: le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto restano a carico di chi si afferma creditore, ancorché rivesta la posizione di convenuto. In presenza di un contratto che richiede la forma scritta, non può presumersi l’accettazione di un meccanismo di tariffazione basato sui consumi presunti per il solo fatto che l’utente abbia per anni pagato importi conteggiati a forfait, né è contrario a buona fede il suo tardivo dissenso. Il pagamento di somma non dovuta non preclude la ripetizione dell’indebito, restando irrilevante l’involontarietà del pagamento, e il termine prescrizionale applicabile è quello decennale, non quello breve dei crediti per prestazioni periodiche.
Il Fatto
Un condominio conveniva in giudizio il comune, gestore diretto del servizio idrico, chiedendo l’installazione e la manutenzione dei contatori idrometrici per ogni unità immobiliare, l’applicazione della fornitura a deflusso libero e l’accertamento negativo del credito vantato per i canoni acqua e depurazione, con restituzione di quanto versato.
Il tribunale rigettava le domande. La Corte d’Appello di Palermo accoglieva parzialmente il gravame, riconoscendo il diritto all’installazione del misuratore e alla restituzione del canone di depurazione non provato, ma rigettando la domanda di illegittimità della tariffa forfettaria. Il condominio ricorreva per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il quarto, il settimo e l’ottavo motivo, per ragioni di connessione logica, e li accoglie nei termini esposti.
Sul settimo motivo, relativo all’art. 2697 cod. civ., la Corte rileva che la domanda del condominio era volta non solo all’accertamento negativo del debito ma anche alla condanna alla restituzione delle somme riscosse per consumi fatturati a forfait. La corte territoriale ha errato nel porre a carico del condominio l’onere di provare la non correttezza della tariffa applicata. Trova applicazione il principio per cui la regola generale sulla ripartizione dell’onere probatorio opera anche in caso di accertamento negativo del credito, con la conseguenza che la mancata dimostrazione dei fatti costitutivi ricade su chi si afferma creditore. La Corte richiama il precedente Cass. n. 9706/2024, che esclude di aggravare la posizione del soggetto costretto ad agire in negativo e di imporgli la prova di fatti negativi.
La Corte aggiunge che l’onere di provare l’inesistenza dei disservizi allegati grava sul somministrante, tenuto a dimostrare di avere reso la prestazione giustificante l’obbligazione di pagamento, anche quando il debitore si limita ad eccepire l’altrui inadempimento (Cass. n. 4197/2024).
Sul quarto motivo, concernente gli artt. 2729 e 2721 cod. civ., la Corte ribadisce che, in presenza di un contratto richiedente la forma scritta, non può presumersi l’accettazione di un meccanismo di tariffazione a consumi presunti per il fatto che l’utente abbia pagato per anni importi forfettari, né può ritenersi contrario a buona fede il suo dissenso tardivo, richiamando Cass. n. 1730/2021. L’affidamento nella validità di un contratto concluso in violazione di norme imperative non è tutelabile (Cass. n. 29257/2024). La corte d’appello ha inoltre ritenuto erroneamente non esperibile la domanda di ripetizione in presenza di pagamento volontario: il solvens non deve provare l’involontarietà del pagamento, poiché nell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cod. civ. non vi è affidamento da tutelare (Cass. n. 7066/2019).
Sull’ottavo motivo, la Corte afferma che la natura indebita del pagamento giustifica l’applicazione del termine prescrizionale decennale, non quello più breve dei crediti per prestazioni periodiche ex art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 10670/2024).
Accolti il quarto, il settimo e l’ottavo motivo, con assorbimento degli altri, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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