Amministratore di fatto di società cartiera e presunzione di incameramento (Cass. civ. Sez. V n. 20189 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle ritenute non versate da una società cooperativa rivelatasi mero schermo societario, può ritenersi, in via presuntiva e secondo l’id quod plerumque accidit, che l’amministratore di fatto della società “cartiera” abbia direttamente incamerato i proventi dell’evasione fiscale addebitabile all’ente, anche in assenza di evidenze contabili dell’evasione. Ne consegue che spetta all’amministratore stesso fornire la prova contraria, non potendo egli invocare l’ordinario riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ. La responsabilità personale del liquidatore di fatto presuppone che la relativa contestazione sia stata tempestivamente proposta e diligentemente coltivata nei gradi di merito, con specifica indicazione delle difese svolte, a pena di inammissibilità del motivo in cassazione.
Il Fatto
Una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti di un consorzio cooperativo, relativa agli anni dal 2011 al 2015, contestava a tutte le cooperative consorziate l’omessa dichiarazione e il mancato versamento delle ritenute operate sugli emolumenti corrisposti ai soci, di fatto lavoratori con mansioni di autisti.
Alla cooperativa, cancellata dal registro delle imprese nel 2015, l’Amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento per l’anno 2013, relativo al mancato versamento delle ritenute previdenziali e assicurative. Il medesimo avviso era notificato anche al soggetto ritenuto amministratore e liquidatore di fatto della cooperativa e, in definitiva, vero datore di lavoro. Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla CTP di Viterbo, che rigettava il ricorso; la CTR del Lazio respingeva l’appello, confermando la validità dell’avviso. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 28 D.Lgs. n. 175/2014 e l’omessa motivazione sul punto. La Corte rileva anzitutto l’ambiguità della censura, formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ma contestualmente qualificata come “omessa motivazione”, vizio riconducibile piuttosto ai nn. 4 o 5 della stessa disposizione. Anche il riferimento normativo è incompleto, atteso che l’art. 28 D.Lgs. n. 175/2014 si compone di più commi.
La Corte chiarisce che la tesi dell’Amministrazione era che il contribuente fosse il factotum delle cooperative, rivestendo di fatto le cariche di socio, amministratore e poi liquidatore. Ad avviso del ricorrente, invece, i creditori sociali avrebbero potuto agire nei suoi confronti solo entro i limiti dell’art. 2495 cod. civ., con onere del Fisco di provare la colpa del liquidatore.
Il motivo è dichiarato inammissibile e, comunque, infondato. Il ricorrente non riporta quando e con quale formula abbia tempestivamente proposto la contestazione nei gradi di merito, né come l’abbia coltivata, impedendo il controllo di legittimità sulla tempestività e congruità delle critiche. Nel merito, la Corte richiama il principio secondo cui, in materia di accertamento tributario, si presume in via presuntiva che l’amministratore di fatto di una società cartiera abbia incamerato i proventi dell’evasione, con inversione dell’onere della prova a carico del medesimo (Cass. sez. V n. 36003 del 2021).
Con il secondo motivo il contribuente denunciava la violazione dell’art. 2697 cod. civ., per non essere stato provato il ruolo di datore di lavoro di fatto. Anche tale censura è in parte inammissibile per i medesimi difetti di contestazione e, per il resto, infondata. La CTR aveva condiviso le valutazioni della CTP e del PVC, dai quali emergeva che le cooperative erano solo uno schermo societario: i poteri organizzativi e di controllo erano esercitati dal ricorrente, i soci si disinteressavano della gestione e numerosi autisti non sapevano nemmeno di essere soci, individuando nel ricorrente il soggetto che pagava gli stipendi, che aveva consegnato ai verificatori i prospetti delle somme versate.
Il giudice di appello ha quindi ritenuto provata la responsabilità fiscale in forza delle testimonianze e degli elementi raccolti, ravvisando un’interposizione fittizia volta all’elusione fiscale e contributiva. Il ricorrente non si confronta con la decisione impugnata né la confuta specificamente, limitandosi a riproporre le proprie tesi. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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