Esenzione IMU beni-merce: dichiarazione annuale obbligatoria a pena di decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 28452 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, le condizioni per l’esenzione dei cd. “beni-merce” non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella dichiarazione IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l’applicazione dell’esonero. Trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, la dichiarazione iniziale non conserva efficacia per gli anni successivi in assenza di variazioni, poiché permane l’onere di portare a conoscenza dell’ente impositore la persistenza dei presupposti del beneficio. La mancata presentazione della dichiarazione per l’annualità di riferimento comporta decadenza dall’esenzione. Le disposizioni sulla cd. “nuova IMU” non si applicano ai periodi d’imposta anteriori alla loro entrata in vigore.

Il Fatto

Una società titolare di una ditta edile è proprietaria di alcuni immobili siti nel Comune di Ovindoli, già accatastati come beni-merce. Per l’anno 2013 la società ha presentato la dichiarazione IMU indicando l’esenzione per i beni non locati e versando l’imposta solo per quelli affittati. Nel 2022 il Comune ha notificato un avviso di accertamento per omesso versamento IMU relativo all’anno 2017, richiedendo imposta, sanzioni, diritti di notifica e interessi.

La società ha impugnato l’atto davanti alla CGT di primo grado di L’Aquila, che ha rigettato il ricorso. La CGT di secondo grado dell’Abruzzo ha respinto l’appello, ritenendo che la dichiarazione del 2014 non fosse valida per il periodo d’imposta 2017, poiché l’art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013 richiede una dichiarazione specifica presentata ogni anno, anche in assenza di variazioni, la cui mancanza comporta decadenza dal beneficio. La società ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo; l’ente impositore non ha depositato controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina il presunto vizio di notifica rilevato nella proposta di definizione anticipata. Il Collegio dà atto che vi è stata una doppia notifica, effettuata anche presso l’indirizzo digitale dell’ente impositore, sicché le considerazioni sui vizi della notifica telematica sono da ritenersi superate.

Nel merito, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2, comma 2, lett. a), e 5-bis del D.L. n. 102/2013, convertito con modifiche nella legge n. 124/2013, all’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019 e all’art. 12 Preleggi. Sostiene che, una volta adempiuta regolarmente la formalità con la dichiarazione iniziale, non sarebbe necessario comunicare periodicamente gli estremi degli immobili oggetto del beneficio, avendo quella dichiarazione effetto anche per gli anni successivi, in assenza di modifiche dei dati e di mutamenti della situazione di mancata locazione.

La Corte osserva che la questione è già stata chiarita: le condizioni per l’esenzione dei “beni-merce” non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella dichiarazione IMU, da presentare per ciascuna annualità per cui si chiede l’esonero, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell’ente impositore circa la loro permanenza (Cass. n. 8357 del 30.03.2025). Nel caso di specie, la tesi secondo cui la dichiarazione iniziale vale anche per le annualità successive è quindi infondata.

Quanto al richiamo alla legge n. 160/2019, la Corte lo ritiene improprio, poiché si riferisce alla cd. “nuova IMU”, non applicabile al periodo d’imposta in contestazione. Il ricorso è pertanto rigettato.

In considerazione della conferma di quanto formulato nella proposta di definizione anticipata, la Corte dispone la condanna al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi degli artt. 380-bis e 96, quarto comma, cod. proc. civ., dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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