TARI, sanzioni per annualità diverse e cumulo giuridico della continuazione (Cass. civ. Sez. V n. 3885 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni tributarie, l’istituto della continuazione delineato dall’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 trova applicazione anche alle sanzioni previste per i tributi locali. Il riconoscimento del beneficio è collegato all’oggettivo perpetrarsi dell’illecito in periodi d’imposta diversi e presuppone violazioni della stessa indole, desunta dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, senza che rilevi un nesso di progressione tra le violazioni. Il cumulo giuridico si arresta per effetto dell’interruzione determinata dalla contestazione della violazione, che fissa il punto di arresto del beneficio a prescindere dalla sua definitività o impugnazione, con autonoma e rinnovata applicazione dell’istituto per le violazioni successive.

Il Fatto

La società contribuente impugna un avviso di accertamento con cui il Comune ha recuperato a tassazione il maggior importo della TARI dovuta per gli anni dal 2013 al 2017, sul presupposto dell’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dal proprio compendio industriale.

La Commissione tributaria provinciale disattende l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigetta l’appello, confermando integralmente il decisum di prime cure. Avverso tale pronuncia la società propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, cui il Comune resiste con controriscorso.

La Motivazione della Corte

I primi cinque motivi sono rigettati. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, le Sezioni Unite n. 24823 del 2015 hanno statuito che l’obbligo generale grava sull’Amministrazione finanziaria, con invalidità dell’atto, esclusivamente per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati esso sussiste solo ove specificamente sancito. La TARI, tributo locale, non rientra tra i primi, né trovano applicazione le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 219/2023.

Il secondo motivo è respinto per difetto di specificità: la ricorrente contesta l’accertamento del giudice del gravame senza riprodurre, nemmeno in sintesi descrittiva, il contenuto essenziale della motivazione dell’atto impositivo, non ponendo la Corte in condizione di verificarne il denunciato deficit. Il terzo motivo è infondato: il potere istruttorio officioso del giudice tributario, ex art. 7, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, non è sostitutivo del potere di allegazione e dell’onere probatorio, operando in funzione integrativa degli elementi già acquisiti e nei limiti delle allegazioni di parte.

Anche il quarto motivo è destituito di fondamento: la ricorrente non censura i rilievi in punto di inosservanza degli obblighi dichiarativi, di assimilazione dei rifiuti speciali e di difetto di prova delle cause di esclusione o riduzione, sì che l’obbligazione tributaria sussiste indipendentemente dall’utilizzo effettivo del servizio, essendo sufficiente la possibilità di fruirne. Il quinto motivo confonde gli effetti retroattivi delle disposizioni normative con il normale esercizio del potere impositivo nel rispetto del termine di decadenza.

Il sesto motivo è accolto per quanto di ragione. La doglianza sulla non punibilità per obiettive condizioni di incertezza è proposta senza specifica allegazione dei dati e senza conto della relativa proposizione nel ricorso introduttivo. È invece fondata la censura sul cumulo giuridico: la continuazione ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 si applica anche ai tributi locali, incentrandosi sulla nozione di violazioni della stessa indole, e non sulla progressione dell’illecito. L’interruzione, ex art. 12, comma 6, fissa il punto di arresto del beneficio, restando irrilevante la definitività della contestazione; ciò che si pone a monte della stessa, se della stessa indole, va unito, mentre ciò che si pone a valle ne resta escluso.

La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, perché riesamini la controversia attenendosi ai principi esposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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