Onere del destinatario di dotarsi degli strumenti per leggere la notifica telematica e limiti del controllo sulla presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza (Cass. civ. Sez. 1 n. 86 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione eseguita a mezzo di posta elettronica certificata è validamente effettuata quando il messaggio viene recapitato all’indirizzo del destinatario risultante dal registro INI-PEC, anche se i documenti allegati sono in formato “.p7m”, essendo tale formato ammesso dalle specifiche tecniche e onere del destinatario, sia esso un professionista o una società di capitali, dotarsi degli strumenti minimali per la lettura. La conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore, rilevante ai fini della revocatoria fallimentare, può essere provata anche mediante presunzioni, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., restando esclusa la possibilità di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. L’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. richiede la prova, a carico dell’accipiens, che i pagamenti, seppur difformi dal contratto, fossero divenuti adempimenti esatti per effetto di prassi consolidate tra le parti e non di singoli momenti patologici del rapporto.

Il Fatto

Il tribunale di Genova aveva accolto la domanda di revocatoria fallimentare proposta nei confronti di una società, dichiarando l’inefficacia dei pagamenti ricevuti in periodo sospetto. La società convenuta, rimasta contumace in primo grado, aveva proposto appello deducendo, tra l’altro, la nullità della notifica dell’atto di citazione, eseguita a mezzo pec con allegati in formato “.p7m” non leggibili dalla destinataria. La corte d’appello aveva rigettato il gravame, ritenendo la notifica validamente effettuata e la scientia decoctionis provata per via indiziaria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la valutazione della validità della notifica telematica non può prescindere dalla constatazione che la pec sia stata correttamente recapitata all’indirizzo risultante dal registro INI-PEC, circostanza decisiva per ritenere raggiunto lo scopo dell’atto. Quanto all’allegazione di files in formato “.p7m”, deve escludersi qualsivoglia profilo di nullità, in quanto le firme digitali di tipo “CAdES” e “PAdES” sono equipollenti e il formato “.p7m” costituisce solo un’estensione del formato pdf ammesso dalle specifiche tecniche. Il destinatario della notifica, ove soggetto alla disciplina, ha l’onere di dotarsi degli strumenti necessari per la lettura, non potendo invocare un’assenza di obbligo giuridico che vanificherebbe l’operatività stessa del sistema.

Con riguardo al controllo sui presupposti della revocatoria, la Corte ha precisato che il giudice di legittimità può sindacare solo la macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale, non già la diversa ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito. Nel caso di specie, la corte d’appello aveva correttamente desunto la conoscenza dello stato di insolvenza da un compendio indiziario costituito da solleciti di pagamento, dal mancato rispetto di un piano di rientro e dalla richiesta di decreto ingiuntivo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito.

Quanto all’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., la Corte ha ribadito che la stessa opera solo per i pagamenti di forniture che si inseriscono nel ciclo produttivo dell’impresa, eseguiti secondo termini d’uso consolidati, e non già per quelli effettuati in conseguenza di un decreto ingiuntivo a fronte di un inadempimento ormai radicato. La pronuncia chiarisce il perimetro del sindacato di legittimità in materia di presunzioni e conferma il rigore nell’interpretazione delle esenzioni dalla revocatoria fallimentare, valorizzando l’onere probatorio gravante sull’accipiens.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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