Consulenza tecnica d’ufficio trasfusa e contraddizione correggibile (Cass. civ. Sez. 1 n. 23647 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio tra le medesime parti costituiscono prove atipiche, delle quali il giudice del merito può legittimamente avvalersi, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie. L’utilizzo di tali prove non viola il principio del contraddittorio, che si instaura con la loro formale produzione nel giudizio e con la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica. Il contrasto tra motivazione e dispositivo, quando sia solo quantitativo e la motivazione risulti ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostiene, escludendo l’ipotesi di un ripensamento del giudice, integra un errore materiale e non un vizio di legittimità: ad esso si pone rimedio con il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., mentre è inammissibile l’impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza.
Il Fatto
La società cessionaria di crediti da subappalto presentava domanda di ammissione al passivo dell’amministrazione straordinaria, ottenendo l’ammissione solo per una parte del credito. Avendo proposto opposizione, il Tribunale di Roma accoglieva l’istanza, disponendo l’ammissione anche per un ulteriore importo. Avverso tale decreto l’amministrazione straordinaria proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’illegittimo utilizzo degli esiti di una c.t.u. svolta in altro processo tra le stesse parti e, con il secondo, la contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo del decreto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso. Ha rilevato come, nel sistema processuale, non esista un principio di tipicità delle prove, sicché il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento su prove atipiche, ivi incluse le risultanze di mezzi istruttori esperiti in altri processi, qualora offrano sufficienti elementi di giudizio. L’utilizzo di tali prove non lede il contraddittorio ex art. 101 c.p.c., che si instaura con la produzione in giudizio e la possibilità per la controparte di contestarne la valenza probatoria.
Nel caso di specie, la circostanza che la c.t.u. fosse stata espletata in un processo tra le medesime parti rendeva ancor più evidente l’avvenuto esercizio del diritto di difesa. La censura relativa alla violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c., inoltre, è stata ritenuta generica, volta a sollecitare un nuovo accertamento del fatto, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che la denunciata divergenza quantitativa tra la motivazione, che indicava l’importo di € 1.852.595, e il dispositivo, che ammetteva un importo maggiore, non costituisce vizio di legittimità censurabile, bensì un evidente errore materiale. Richiamando il principio espresso da Cass. n. 23157/2024, ha affermato che, quando sussiste una parziale coerenza tra le due parti della sentenza e la motivazione è ancorata ad un elemento obiettivo, si configura l’ipotesi legale del mero errore materiale, rimediabile con il procedimento di correzione.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, compensato le spese e dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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