Notifica a terzi e raccomandata informativa: onere di allegazione e autosufficienza (Cass. civ. Sez. V n. 21679 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della cartella di pagamento, la necessità della raccomandata informativa in caso di consegna a terzi non è regola assoluta: essa va esclusa quando l’Amministrazione abbia proceduto a notificazione diretta a mezzo del servizio postale, ed è invece richiesta quando la notifica sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati. Il ricorrente che prospetti la nullità della notifica per omessa raccomandata deve specificare, a pena di inammissibilità, quale delle due ipotesi ricorra nel caso concreto, indicando gli atti del giudizio di merito in cui la questione è stata dedotta, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. È inammissibile, inoltre, il motivo cd. misto, che sovrapponga la violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo.
Il Fatto
La contribuente ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo una cartella di pagamento notificata a mezzo PEC da una società di riscossione, avente ad oggetto il pagamento di una somma di modesta entità per omesso versamento della tassa automobilistica relativa all’anno 2012, oltre sanzioni e interessi. A fondamento dell’opposizione ha dedotto che la cartella non era stata preceduta dalla notifica dell’atto di accertamento, con compromissione del diritto di difesa, e l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per decorso del termine triennale.
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso, ritenendo insufficiente la prova della regolare notifica del processo verbale di contestazione. La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia ha invece accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, sul presupposto che l’atto fosse stato ricevuto da persona addetta alla casa e convivente con la destinataria, come attestato da certificazione INPS. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 602/1973, lamentando il difetto assoluto di notifica dell’atto presupposto della cartella e l’omesso invio della raccomandata informativa, obbligo introdotto dall’art. 37, comma 27, lett. a), d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Ha richiamato la distinzione, già elaborata in sede di legittimità, tra le ipotesi di notifica diretta a mezzo posta da parte dell’Amministrazione senza l’ausilio dei messi comunali — in cui la ricezione da parte di terzi non richiede l’invio della raccomandata informativa — e le ipotesi in cui la notifica sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’Ufficio delle imposte, in cui la raccomandata è invece necessaria. La distinzione esclude l’obbligo quando l’Ufficio abbia fatto ricorso alla notificazione diretta attraverso l’ordinario servizio postale, sottratto al regolamento postale applicabile alla notificazione a mezzo posta ai sensi della legge n. 890/1982.
Il ricorrente, tuttavia, non ha specificato quale delle due ipotesi ricorresse nel caso di specie, né dove avesse contestato tale circostanza nel corso del giudizio, né quali atti contenessero tali indicazioni, violando così il principio di autosufficienza del ricorso. La Corte ha ribadito che le questioni non trattate nella sentenza impugnata devono essere non solo allegate come dedotte davanti al giudice di merito, ma anche ancorate allo specifico atto processuale, per consentire il controllo ex actis.
Con il secondo motivo la ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 139 cod. proc. civ. e dell’art. 7, comma 2, legge n. 890/1982, deducendo l’omesso esame del certificato storico di residenza e dello stato di famiglia. La Corte lo ha dichiarato inammissibile in quanto motivo misto: la contemporanea prospettazione della violazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo è incompatibile, poiché la prima presuppone l’erronea applicazione della norma e il secondo l’assenza di analisi del fatto. La censura si risolve, inoltre, in una richiesta di riesame delle prove, sottratto al sindacato di legittimità, essendo riservata al giudice di merito la valutazione degli elementi di convincimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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