Il sequestro di prevenzione non esclude l’accertamento tributario per i presupposti anteriori (Cass. civ. Sez. 5 n. 11233 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del versamento di imposte, tasse e tributi prevista dall’art. 51, comma 3-bis, d.lgs. n. 159/2011 opera esclusivamente per i crediti tributari maturati durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e non riguarda i crediti anteriori all’adozione della misura di prevenzione. L’apertura del procedimento di prevenzione e l’applicazione del procedimento concorsuale di cui agli artt. 57 ss. del medesimo decreto non inibisce l’esercizio del potere di accertamento da parte dell’ente impositore per i presupposti d’imposta maturati in epoca antecedente al sequestro. La cognizione del giudice della prevenzione è limitata all’accertamento dell’idoneità del titolo e alla collocazione del credito tributario, mentre la legittimità formale e sostanziale dell’atto impositivo resta devoluta in via esclusiva al giudice tributario.
Il Fatto
Il Comune notificava alla società un avviso di accertamento per la tassa rifiuti (TIA) relativa all’annualità 2010. Nelle more del giudizio di primo grado, il patrimonio della società veniva sottoposto a sequestro di prevenzione e il procedimento proseguiva con la costituzione dell’amministratore giudiziario.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della società, ma la Commissione Tributaria Regionale, accogliendo l’appello, annullava l’avviso ritenendo che l’accertamento del credito dell’ente impositore spettasse in via esclusiva al giudice delegato del procedimento di prevenzione. Il Comune ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina la questione alla luce dell’art. 51, comma 3-bis, d.lgs. n. 159/2011 nel testo novellato, che disciplina la sospensione del versamento dei tributi dovuti per gli immobili oggetto di sequestro. Il tenore letterale della disposizione, con il riferimento alla “vigenza dei provvedimenti” e alle imposte “dovute per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria”, evidenzia che la sospensione riguarda esclusivamente i crediti tributari sorti durante la misura, non quelli anteriori al sequestro. La disciplina vigente, che ha sostituito il regime di esenzione, non incide sulla potestà accertativa dell’ente impositore.
Quanto al riparto di giurisdizione, la Corte richiama il parallelismo tra procedura di prevenzione, fallimento e liquidazione giudiziale, finalizzati ad assicurare un sistema unitario di accertamento e soddisfazione dei crediti. Tuttavia, tale analogia non comporta l’attrazione delle controversie tributarie nella cognizione del giudice concorsuale: la giurisdizione sulle questioni relative alla debenza dei tributi è esclusiva del giudice tributario ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992. La procedura concorsuale non attrae la definizione delle controversie in materia di imposte, che restano devolute alle commissioni tributarie.
La Corte precisa che l’oggetto dell’accertamento del passivo concerne il diritto al concorso, mentre il giudizio sull’esistenza del credito è devoluto al giudice tributario. L’eventuale cognizione esclusiva del giudice della prevenzione priverebbe l’ente impositore di adeguata tutela, considerato che la domanda di ammissione al passivo ex art. 52 d.lgs. n. 159/2011 non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione dei termini di decadenza nei rapporti tra creditore e indiziato.
La sentenza impugnata, che aveva ritenuto precluso all’ente impositore l’esercizio del potere di accertamento, viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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