Assegno di sede ai docenti precari all’estero come ai docenti di ruolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21684 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di personale scolastico, l’assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine. Si tratta di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all’estero, senza che tra le due categorie di docenti sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato superamento del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A. Non ricorre pertanto alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza della clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla giurisprudenza europea.
Il Fatto
Una docente a tempo determinato, in servizio presso un’istituzione scolastica all’estero, ha chiesto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il pagamento dell’assegno di sede in misura equiparata a quella percepita dai docenti a tempo indeterminato. La domanda è stata rigettata dal Tribunale e la Corte d’Appello di Roma ha confermato il rigetto.
Il giudice di appello ha ricostruito il regime dell’indennità di sede e ha ritenuto giustificato il diverso trattamento rispetto ai docenti di ruolo, sul rilievo che le condizioni di impiego non erano completamente omologabili e che, tenuto conto del carattere non retributivo dell’assegno, la sua erogazione era destinata a sopperire al disagio della permanenza all’estero, manifestandosi in modo diverso nelle due situazioni. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.P.R. n. 18 del 1967, in combinato disposto con l’art. 1 del d.P.R. n. 215 del 1967 e con le disposizioni del t.u. n. 297/1994 succedutesi nel tempo, nonché dell’art. 2 e dell’art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. La ricorrente ricostruisce l’evoluzione della disciplina del trattamento del personale docente non di ruolo in servizio all’estero e assume che la riduzione dell’assegno di sede, conseguente all’affidamento della sua regolazione alla contrattazione collettiva, sia in contrasto con il principio di parità di trattamento rispetto ai docenti a tempo indeterminato.
Il secondo motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e dell’Accordo quadro allegato, oltre che delle norme contrattuali e legislative di settore, contestando il rilievo attribuito alla condizione di precarietà dei docenti all’estero quale ragione oggettiva idonea a giustificare la diversità di trattamento.
La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li accoglie. Il Collegio richiama il proprio indirizzo, ormai stabilmente consolidato, secondo cui l’assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici previsti per i docenti a tempo indeterminato che prestano servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine.
Le integrazioni in questione sono attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all’estero. Non è quindi ravvisabile, tra le due categorie, una differenza derivante dal mancato superamento del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A.
Ne discende che non ricorre alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza della clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla CGUE 20 giugno 2019, C-72/18. La Corte richiama il proprio precedente Cass. 23 giugno 2020, n. 12369 e, in senso conforme, Cass. 18 marzo 2021, n. 7753, Cass. 4 maggio 2022, n. 14104, Cass. 19 giugno 2023, n. 17501 e Cass. 2 aprile 2024, n. 8684.
Data l’univocità dell’orientamento, la Corte fa rinvio alle motivazioni delle pronunce citate, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., cassa la sentenza impugnata e rinvia per il nuovo esame della domanda alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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