Notifica a persona non identificata presso la vecchia sede legale è valida (Cass. civ. Sez. V n. 15934 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di atti impositivi, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento con grafia illeggibile nello spazio riservato alla «firma del destinatario o di persona delegata», senza che risulti la consegna a persona diversa tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, legge n. 890/1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso. La relazione tra destinatario e consegnatario costituisce oggetto di preliminare accertamento dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria dell’art. 2700 cod. civ. Non rileva, pertanto, il rilievo del giudice di merito circa il preteso valore non ricettivo della firma, quando la notifica sia stata eseguita presso un luogo già indicato dal destinatario quale sede legale, poi trasferito, sussistendo in tal caso un collegamento fattuale con l’attività della società.
Il Fatto
Un Comune propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello di una società avverso il rigetto del ricorso introduttivo proposto contro una cartella di pagamento avente ad oggetto il pagamento dell’ICI per l’annualità 2011. La cartella trovava fondamento in un avviso di accertamento, la cui notifica era stata eseguita presso la precedente sede legale della società, sempre ubicata nel medesimo Comune, all’epoca ancora risultante dall’anagrafe tributaria, con consegna a soggetto non identificato.
Il Comune lamenta che la Commissione regionale abbia ritenuto non perfezionata la notifica, valorizzando la mancata corrispondenza tra sede legale risultante dalla visura camerale e luogo di effettuazione, senza considerare la mancata comunicazione della variazione di sede all’amministrazione finanziaria e la continuità della ricezione degli atti presso il vecchio indirizzo.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Muove dal rilievo che la notifica dell’avviso posto a base della cartella è avvenuta presso la precedente sede legale della società, con consegna dell’atto a soggetto non identificato, che aveva apposto la propria illeggibile firma nello spazio riservato al destinatario o a persona delegata.
Il Collegio dichiara non pertinente il richiamo al principio del domicilio fiscale. Tale criterio, ai sensi dell’art. 58, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, delinea l’ambito territoriale comunale e non la stessa sede legale; nel caso concreto il trasferimento è avvenuto all’interno del medesimo Comune e la notifica è stata eseguita in tale ambito.
La Corte ritiene erronea la valutazione del giudice di appello circa il valore non ricettivo della firma. Richiamando il consolidato orientamento (Cass. n. 4556/2020, che a sua volta richiama Cass., SS.UU., n. 9962/2010), si afferma che la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, senza necessità di indicare le generalità del consegnatario.
La notifica eseguita mediante consegna alla persona che ha sottoscritto l’avviso produce i suoi effetti nei confronti dell’ente, in virtù del principio di immedesimazione organica. Inoltre, ove la notifica sia stata eseguita presso un luogo già indicato dal destinatario quale sede legale, poi trasferito, sussiste un collegamento fattuale tra quel luogo e l’attività della società, desumibile dalla presenza di un soggetto che ha ricevuto e sottoscritto l’atto, che vale ad escludere che il luogo sia divenuto totalmente estraneo agli interessi dell’ente.
La Commissione regionale non si è attenuta a tali principi. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata. Non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate, essendosi l’orientamento consolidato dopo la proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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