Delibera comunale di assimilazione illegittima: la disapplicazione non esenta i rifiuti speciali (Cass. civ. Sez. 5 n. 11626 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione comunale che dispone l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani senza osservare il criterio qualitativo o omettendo il criterio quantitativo è illegittima e deve essere disapplicata dal giudice tributario, anche d’ufficio. Tale disapplicazione non comporta l’esenzione dei rifiuti dalla tassazione, ma l’applicazione della disciplina propria dei rifiuti speciali di cui all’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993. Ne consegue che l’esenzione spetta solo per la parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati. Per i rifiuti assimilati, invece, spetta una riduzione tariffaria proporzionale alla quantità avviata al recupero, mai l’azzeramento dell’imposta. L’onere di allegare e provare i presupposti dell’esenzione grava sul contribuente.
Il Fatto
Una società contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento relativi a TIA, TARES e TARI emessi dal gestore del servizio per conto del Comune, in relazione a due stabilimenti produttivi. La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato gli atti e la sentenza era stata cassata con rinvio dalla Cassazione, che aveva enunciato i principi in materia di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. Nel giudizio di rinvio, la Commissione Tributaria Regionale aveva nuovamente annullato gli avvisi, ritenendo che la produzione di rifiuti speciali non assimilabili per quantità giustificasse l’esenzione dell’intera superficie dedicata alla linea di produzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la sentenza impugnata non si era attenuta ai principi espressi nella precedente pronuncia di legittimità. Il giudice del rinvio, dopo aver correttamente disapplicato la delibera comunale che assimilava i rifiuti speciali senza il criterio quantitativo, aveva tuttavia omesso l’accertamento richiesto: quello della sussistenza di aree in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati.
La Suprema Corte ha chiarito la distinzione tra le due discipline: per i rifiuti speciali non assimilati opera l’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, che esclude dalla superficie tassabile la sola parte in cui si formano esclusivamente tali rifiuti; per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, invece, l’art. 49, comma 14, d.lgs. n. 22/1997 e l’art. 7, comma 2, d.P.R. n. 158/1999 prevedono una mera riduzione tariffaria determinata a consuntivo in proporzione alla quantità avviata al recupero, non già l’azzeramento dell’imposta.
La Corte ha precisato che la dichiarazione di assimilazione deve indicare caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, perché il servizio pubblico di smaltimento non può avere potenzialità illimitata. L’esercizio illegittimo del potere di assimilazione è equiparato al mancato esercizio: i rifiuti non sono esenti, ma soggetti alla disciplina dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993.
Quanto all’onere della prova, la Corte ha ribadito che l’esenzione costituisce un’eccezione alla regola del pagamento del tributo: spetta al contribuente allegare e provare l’esistenza e la delimitazione delle aree in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali, con specifico onere di informazione verso l’ente impositore ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 507/1993.
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Nota della Redazione
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