Notificazione PEC dell’avviso IMU e sanatoria per raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. V n. 1937 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’avviso di accertamento non costituisce requisito di giuridica esistenza e di perfezionamento dell’atto impositivo, ma condizione integrativa della sua efficacia. Ne consegue che l’irritualità della notificazione a mezzo posta elettronica certificata, ove la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e il suo raggiungimento dello scopo, non ne determina la nullità ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. L’effetto sanante opera ex tunc e fa venir meno l’interesse del destinatario a dedurre quello specifico vizio, ma non incide sui distinti requisiti di validità dell’atto. L’avviso di accertamento firmato digitalmente non è nullo per difetto di sottoscrizione, poiché l’esclusione dell’utilizzo di strumenti informatici per le attività ispettive riguarda la sola attività di controllo fiscale.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso per il pagamento dell’IMU relativa all’anno 2012, notificato a mezzo PEC, deducendo plurimi profili di illegittimità della pretesa tributaria. La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno rigettava il ricorso; la decisione era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, che respingeva l’appello.
Il giudice di secondo grado riteneva, tra l’altro, sanabile l’invalidità della notifica mediante PEC contenente il file dell’atto impositivo, legittimo l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione alla società concessionaria e legittime le sanzioni applicate. La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il Comune e la società rimanevano intimati.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 71 del d.lgs. n. 82 del 2005, dell’art. 149-bis cod. proc. civ. e dell’art. 156 cod. proc. civ., sostenendo l’inesistenza della notificazione a mezzo PEC e l’inidoneità della stessa a produrre effetti giuridici. La censura è infondata. La Corte ribadisce l’equivalenza delle firme digitali di tipo CAdES e PAdES per la sottoscrizione di copie analogiche conformi a documenti informatici, richiamando il proprio orientamento.
Il Collegio conferma il principio secondo cui l’avviso di accertamento firmato digitalmente nel regime dell’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005 non è nullo per difetto di sottoscrizione, poiché l’esclusione dell’utilizzo di strumenti informatici per le funzioni ispettive riguarda la sola attività di controllo fiscale e non si estende agli atti impositivi. Richiama inoltre l’insegnamento delle Sezioni Unite sull’irritualità della notificazione a mezzo PEC, che non comporta nullità quando la consegna telematica ha prodotto la conoscenza dell’atto.
La notificazione è quindi condizione integrativa di efficacia e non requisito di esistenza dell’atto. Nella specie la società ha impugnato tempestivamente l’atto, sicché l’effetto sanante opera ex tunc e fa venir meno l’interesse alla deduzione dello specifico vizio, senza però incidere sui requisiti di validità dell’avviso contestati dalla ricorrente.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando il difetto di motivazione dell’atto impositivo quanto all’affidamento dell’incarico alla società concessionaria. La Corte ritiene la censura infondata: la CTR ha accertato, con valutazione riservata al giudice di merito, la legittimità dell’affidamento del servizio, con conseguente trasferimento della legittimazione impositiva e processuale in capo al concessionario. L’atto impositivo dà conto dell’affidamento e del possesso, non contestato, dei requisiti per l’iscrizione all’Albo dei concessionari. Il richiamo alla determina dirigenziale appare sufficiente, trattandosi di atti soggetti a pubblicità legale di cui il contribuente può avere integrale conoscenza.
Con il terzo motivo la ricorrente denunciava l’errore della CTR nell’escludere la nullità delle sanzioni per incertezza normativa oggettiva. La censura è inammissibile prima che infondata, poiché la contribuente non si confronta con la ratio decidendi del diniego, incentrata sulla genericità delle deduzioni sui presupposti dell’esimente. La Corte ribadisce che l’incertezza normativa obiettiva si distingue dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto e richiede specifiche e rilevanti circostanze dimostrative. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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