Condono canoni demaniali: 30% calcolato sulle somme richieste non su quelle dovute (Cass. civ. Sez. I n. 18986 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata del contenzioso sui canoni demaniali marittimi, ai sensi dell’art. 1, comma 732, della legge n. 147 del 2013, la percentuale del 30 per cento va determinata sull’importo complessivamente richiesto dall’Amministrazione e non sulla sola differenza tra il preteso e il versato. Le somme già corrisposte dal concessionario rilevano ai fini del condono, anche quando il pagamento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della disciplina condonistica, operando a scomputo dell’importo dovuto. La definizione agevolata si perfeziona con il versamento del 30 per cento delle somme richieste in origine, secondo il dato letterale della norma, che non richiede il riscontro positivo dell’ente concedente.

Il Fatto

La società concessionaria di uno stabilimento balneare impugnava davanti al Tribunale la determinazione del canone demaniale marittimo per l’annualità 2012, sostenendo che l’importo effettivamente dovuto fosse pari a euro 35.078,10, ridotto del 50 per cento in ragione di lavori di manutenzione, e che nulla più fosse dovuto avendo versato euro 17.539,05.

Nelle more del giudizio la società presentava domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013. Il Tribunale accoglieva la domanda della concessionaria; la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma, negava il perfezionamento del condono, escludendo che il versamento anteriore potesse essere imputato a tal fine, e condannava la società al pagamento della differenza rispetto al canone calcolato in euro 53.188,51.

La Motivazione della Corte

La ricorrente incidentale censurava la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dei commi 732 e 733, sostenendo che il condono spetta in tutte le ipotesi di lite pendente e che l’importo versato in epoca anteriore non è definitivo né satisfattivo, quando il concessionario abbia contestato l’anomalia della richiesta.

La Corte, in accoglimento del ricorso incidentale, richiama e reitera testualmente i rilievi delle proprie ordinanze n. 22006 del 5.8.2024 e n. 21992 del 5.8.2024. In particolare, la lettera della legge risulta insuperabile: il comma 732 parla di somme «dovute», cioè richieste dall’Amministrazione, e non di somme «ancora dovute».

Secondo l’interpretazione accolta, la diversa lettura proposta dall’Amministrazione comporterebbe che il concessionario debba versare il 30 per cento del preteso e anche il 30 per cento della differenza, con un indebita locupletazione in favore dell’ente concedente. Sarebbero così favoriti coloro che nulla o poco avevano versato rispetto a chi aveva corrisposto somme maggiori.

I giudici di legittimità osservano che tale ricostruzione trova conferma nella giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 5244), secondo cui il 30 per cento va commisurato all’ammontare complessivamente richiesto in origine dal Comune. Il pagamento spontaneo del 30 per cento di tale importo produce l’effetto estintivo del credito dell’Amministrazione.

Accolto il ricorso incidentale, resta assorbito quello principale sull’incidenza del coefficiente K. La sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato anche ai fini delle spese.

Nota della Redazione

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