Nullasto lavoro subordinato: rileva solo la documentazione prodotta prima del diniego (TAR Lombardia n. 592 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità del provvedimento di diniego del nulla osta al lavoro subordinato si valuta con riferimento al tempo in cui esso è stato emanato, poiché è in quel momento che il provvedimento si perfeziona e viene ad esistenza. La documentazione prodotta dal richiedente successivamente all’adozione del diniego non può rendere illegittimo un provvedimento che al momento dell’emissione non lo era. Non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione, una volta ricevuta tardivamente la documentazione mancante, di revocare il provvedimento legittimamente emesso e di sostituirlo con uno diverso che ne tenga conto, essendo la decisione di procedere al riesame in autotutela espressione di discrezionalità e non di obbligo. Opinare diversamente comporterebbe la dequotazione del principio di autoresponsabilità del richiedente e la frustrazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in data 4.12.2023 alla Prefettura di Mantova domanda di nulla osta al lavoro subordinato in favore di un lavoratore straniero, nell’ambito della procedura del cd. decreto flussi 2023. L’amministrazione ha inoltrato una comunicazione ex art. 10 bis legge n. 241/1990, preannunciando il rigetto per asserite carenze documentali e invitando l’interessato a produrre osservazioni e documenti.
Il ricorrente ha trasmesso via pec la documentazione richiesta, ma la Prefettura, con provvedimento emesso il 26.3.2024, ha rigettato l’istanza, rilevando che non erano stati prodotti ulteriori chiarimenti utili. Dopo aver invano chiesto il riesame, il ricorrente ha impugnato il diniego. In sede cautelare il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di riesaminare la fattispecie alla luce della documentazione trasmessa. All’esito del riesame, con determinazione del 9.9.2024, la Prefettura ha confermato il rigetto, ritenendo la documentazione prodotta dopo il preavviso insufficiente. Avverso tale conferma è stato proposto ricorso per motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse: a seguito del remand, l’amministrazione ha riavviato il procedimento ed emesso una conferma del proprio operato, che ha sostituito la determinazione originaria quale unica fonte di lesione.
Passando all’esame del gravame aggiunto, il Tribunale ha ritenuto l’infondatezza delle censure. Non vi è prova che il CUD del soggetto indicato come padre fosse stato trasmesso all’amministrazione: la ricevuta di accettazione prodotta non contiene alcun rimando alla documentazione allegata. Inoltre, nonostante la richiesta prefettizia, il ricorrente non ha trasmesso la propria dichiarazione dei redditi o CUD.
Il Collegio ha sottolineato come, a seguito del remand, il ricorrente si sia limitato a produrre il CUD di un soggetto qualificato come “padre” nell’asseverazione, senza però fornirne prova in sede procedimentale: il certificato di nascita è stato depositato solo insieme al ricorso per motivi aggiunti, senza poter inficiare la valutazione prefettizia. La giurisprudenza della Sezione è costante nel ritenere che la legittimità di un provvedimento debba essere valutata con riferimento al tempo in cui è stato emanato.
Il Tribunale ha richiamato le sentenze nn. 120 del 29.1.2025, 914 del 14.12.2023 e 869 del 27.11.2023, secondo cui eventuali produzioni documentali successive all’emissione non possono ex post rendere illegittimo un provvedimento che al momento dell’emissione non lo era, né sussiste un obbligo di revoca in via di autotutela. La decisione di procedere al riesame, ha precisato il Collegio, è discrezionale e non obbligata.
Il Tribunale ha infine osservato che una diversa soluzione dequoterebbe il principio di autoresponsabilità e condizionerebbe indebitamente i tempi dell’amministrazione a causa dei ritardi degli interessati nel fornire la documentazione necessaria. Il ricorso per motivi aggiunti è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione del complessivo andamento del giudizio.
Nota della Redazione
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