Accesso agli atti inammissibile senza notifica al controinteressato individuabile (TAR Emilia-Romagna n. 1668 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso in materia di accesso agli atti è inammissibile ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. se non è notificato, a pena di decadenza, ad almeno uno dei controinteressati. La nozione di controinteressato comprende non solo chi sia nominativamente indicato nel provvedimento impugnato, ma anche chi sia ivi agevolmente individuabile, dovendosi intendere come tale il soggetto la cui identificazione sia esigibile con l’ordinaria diligenza della parte ricorrente, anche attraverso informazioni richiedibili all’amministrazione. L’onere di notifica non può ritenersi assolto qualora il ricorrente ometta di attivarsi per acquisire le generalità del soggetto, pur quando queste siano conoscibili tramite la consultazione di atti pubblici come l’avviso di gara e il provvedimento di aggiudicazione. La mancata impugnazione del diniego di acquisizione dell’area, a cui l’istanza di accesso si ricollega, priva l’ostensione richiesta di un concreto interesse difensivo attuale, determinando l’infondatezza della domanda.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria di un immobile confinante con un terreno comunale concesso in gestione a un soggetto terzo per uso parcheggio, presentava al Comune una richiesta di acquisto dell’area. Il diniego opposto dall’ente era motivato con la preesistente concessione e con la proposta di riqualificazione presentata dal gestore.
A seguito del riscontro negativo, la ricorrente formulava un’istanza di accesso agli atti, volta ad ottenere la documentazione posta alla base del diniego, senza tuttavia impugnare il provvedimento di rigetto della domanda di acquisto. Il Comune, decorso il termine di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, opponeva un diniego espresso, qualificando la richiesta come esplorativa e priva di un interesse concreto. La ricorrente impugnava sia il silenzio-diniego sia il provvedimento tardivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a., rilevando che la notifica non era stata effettuata nei confronti del controinteressato, individuato nel gestore dell’area oggetto dell’istanza.
La sentenza richiama il principio consolidato per cui l’obbligo di notifica sussiste non solo quando il controinteressato sia nominativamente indicato nel provvedimento, ma anche quando questi sia in esso “agevolmente individuabile”. Nel caso di specie, sebbene il diniego impugnato citasse il gestore senza farne il nome, l’identificazione del soggetto era esigibile con l’ordinaria diligenza, essendo lo stesso l’aggiudicatario di una gara pubblica il cui esito era consultabile sul sito istituzionale dell’ente. La ricorrente avrebbe inoltre potuto ottenerne le generalità tramite una semplice richiesta al Comune.
Sul versante del merito, la Corte ha rilevato che la mancata impugnazione del diniego di acquisizione dell’area faceva venire meno l’interesse difensivo sotteso alla richiesta di accesso, non essendo individuale un collegamento tra i documenti richiesti e la tutela di una situazione giuridica ancora azionabile. La domanda di acquisto non sarebbe comunque stata accoglibile, poiché il terreno non era inserito nel piano delle alienazioni comunali, circostanza non contestata dalla ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, con compensazione delle spese di lite per la novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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