Assimilazione rifiuti speciali agli urbani richiede criteri qualitativi e quantitativi (Cass. civ. Sez. V n. 8843 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, esige il criterio combinato della qualità e della quantità. Non è sufficiente la mera riconducibilità merceologica del rifiuto alle tipologie della deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, occorrendo che la quantità conferibile sia almeno astrattamente predeterminata, sì da renderne possibile lo smaltimento ad opera del servizio pubblico. La delibera comunale che assimili i rifiuti speciali sul solo criterio qualitativo è pertanto illegittima e va disapplicata dal giudice tributario, con applicazione della previgente disciplina dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, che consente l’esclusione dalla superficie tassabile della sola parte in cui si formano rifiuti speciali non assimilati.
Il Fatto
Una società esercente attività commerciale propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Sardegna aveva accolto l’appello del Comune avverso la decisione di primo grado, che aveva annullato gli avvisi di accertamento e la cartella esattoriale per il mancato pagamento della TARSU relativa agli anni 2006 e 2007.
La società lamenta l’illegittimità della delibera consiliare con cui l’ente impositore aveva assimilato agli urbani i rifiuti speciali prodotti, senza indicare i criteri quantitativi e qualitativi richiesti dalla legge. Il Comune resiste; l’Agenzia delle entrate riscossione resta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo succedutosi in materia. Dalla TARSU del d.lgs. n. 507 del 1993 si è passati alla TIA 1 del d.lgs. n. 22 del 1997 e quindi alla TIA 2 dell’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006. Poiché il regolamento ministeriale attuativo non è stato adottato entro il termine prorogato del 30 giugno 2010, sono rimaste in vigore le discipline regolamentari previgenti.
Quanto alle tipologie di rifiuti, la Corte richiama il principio secondo cui, per effetto dell’abrogazione dell’art. 39 della legge n. 146 del 1994, è venuta meno l’assimilazione ope legis dei rifiuti da attività economiche a quelli urbani ed è divenuto operante l’art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, che ha restituito ai Comuni il potere di assimilare i rifiuti speciali non pericolosi «per qualità e quantità».
Il passaggio decisivo è la composizione del contrasto giurisprudenziale: secondo l’orientamento più recente (Cass. n. 11035/2019, confermato da Cass. n. 21957 del 2022 e Cass. n. 17123 del 2024), il doppio criterio trova fondamento nella lettera della norma e nella ratio legis, volta a escludere danni ambientali e ad assicurare una gestione efficiente del servizio. Predeterminare la quantità assimilabile è accertamento preliminare indispensabile.
Ne consegue che, ove la potestà regolamentare sia stata correttamente esercitata, il contribuente non può beneficiare di un’esenzione totale, ma solo della riduzione tariffaria proporzionale di cui all’art. 49, comma 14, del d.lgs. n. 22 del 1997 e all’art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 158 del 1999. Se invece l’assimilazione è illegittima per omissione del criterio quantitativo, il giudice tributario deve disapplicare la delibera, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E, anche d’ufficio (Cass. Sez. Un. n. 6265 del 2006), e applicare la disciplina dei rifiuti speciali dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993.
Nel caso concreto, la delibera comunale aveva assimilato i rifiuti «senza limitazioni quantitative». La sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sul motivo di disapplicazione: di qui l’accoglimento del ricorso, la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione.
Nota della Redazione
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