Contributo unificato e motivi aggiunti: rileva solo l’ampliamento del thema decidendum (Cass. civ. Sez. V n. 5969 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributo unificato dovuto per il processo amministrativo, l’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002 assoggetta a imposizione i motivi aggiunti che introducono domande nuove. Ai fini del presupposto impositivo non rileva la distinzione tra motivi aggiunti propri e impropri: occorre accertare se essi determinino un considerevole ampliamento del thema decidendum della causa principale. Tale ampliamento si configura quando sia chiesto l’annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi, con connessione debole, meramente fattuale, rispetto all’impugnazione dell’atto originario; è invece escluso quando i nuovi atti si pongano in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento già impugnato, dando luogo a connessione forte. La censura che investe l’accertamento del contenuto degli atti processuali è inammissibile ove non deduca specificamente la violazione dei criteri ermeneutici.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’impugnazione di un invito al pagamento emesso per il contributo unificato preteso in relazione alla presentazione di motivi aggiunti nel giudizio amministrativo incardinato davanti al TAR Friuli Venezia Giulia. La contribuente proponeva ricorso e i giudici di merito lo accoglievano, escludendo la dovutezza del tributo.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello delle amministrazioni. Queste ultime ricorrono per cassazione deducendo la violazione della disciplina sul contributo unificato.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti sostengono che i motivi aggiunti avessero introdotto domande nuove, avendo impugnato un atto autonomamente lesivo: la nota di osservazioni generali adottata dalla stazione appaltante. Da ciò deducono l’insorgenza dell’obbligo contributivo, secondo un criterio qualitativo fondato sull’impugnazione di un atto non gravato con il ricorso principale.

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che per ricorsi si intendono il principale, l’incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. L’art. 43 d.lgs. n. 104/2010 distingue due tipologie di motivi aggiunti, propri e impropri, mentre l’art. 120, comma 7, d.lgs. n. 104/2010 prevede che i nuovi atti della medesima procedura di gara siano impugnati con ricorso per motivi aggiunti.

Su questa base la Corte richiama il proprio indirizzo, formatosi in dialogo con la giurisprudenza unionale. La CGUE, 6 ottobre 2015, causa C-61/14, Orizzonte Salute ha chiarito che la percezione di tributi giudiziari multipli nel medesimo procedimento non contrasta in principio con la direttiva 89/665, ma è ammessa solo se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia pendente. In caso contrario l’onere aggiuntivo lede l’accessibilità dei mezzi di ricorso e il principio di effettività. Da qui il criterio recepito dalla Cassazione: non rileva la distinzione tra motivi propri e impropri, ma la verifica dell’ampliamento del thema decidendum, che si esclude in presenza di atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con quello originariamente impugnato.

Nella fattispecie la Corte rileva che il giudice del gravame ha legittimamente escluso l’ampliamento, avendo i motivi aggiunti prospettato ulteriori specificazioni su profili già denunciati. Il motivo di ricorso attinge, in realtà, l’accertamento in fatto sul contenuto degli atti: censura che, per essere ammissibile, avrebbe dovuto dedurre la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. o il vizio di motivazione. Il ricorso è quindi rigettato.

La Corte provvede infine sulle spese, liquidate per soccombenza, ed esclude che sussistano i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di amministrazione dello Stato esentata mediante prenotazione a debito. Applicando l’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 27433 del 2023, condanna la parte soccombente alla somma aggiuntiva ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e al versamento in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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