L’estratto conto contrattuale e la sufficienza della contestazione generica del cliente (Cass. civ. Sez. 3 n. 15120 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pretesa creditoria portata in un estratto conto non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato dalle necessarie specifiche contestazioni. Tale principio si applica anche ai contratti di finanziamento, ove la contestazione del debitore non sia riferita alla mancata ricezione dell’importo ma alla sola inidoneità dei documenti ad attestarla. L’interpretazione del contenuto degli atti difensivi che accerti tale natura generica della contestazione è insindacabile in sede di legittimità. Nel giudizio di cassazione, la parte intimata che non abbia depositato tempestivamente il controricorso non può depositare memorie ai sensi dell’art. 370 c.p.c., atteso il carattere camerale della trattazione.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore della società finanziaria per l’omesso pagamento delle rate di un contratto di finanziamento. L’opponente deduceva la mancata prova dell’erogazione delle somme, la mancata sottoscrizione dei contratti e la natura unilaterale degli estratti conto prodotti. Il Tribunale respingeva l’opposizione e, in parziale accoglimento dell’appello, la Corte territoriale revocava il decreto ingiuntivo e condannava il debitore al pagamento del capitale residuo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità della memoria depositata dalla società cessionaria, non avendo questa proposto controricorso. In applicazione dell’art. 370 c.p.c. e dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la trattazione camerale preclude ogni attività difensiva alla parte che non abbia osservato le regole del rito.
Nel merito, il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 1326 e 1327 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto non contestata l’erogazione del finanziamento. Secondo il ricorrente, la contestazione era stata formulata sia nell’atto di opposizione sia nella memoria istruttoria, ove si era eccepita l’inidoneità degli estratti conto a provare l’erogazione, trattandosi di documenti unilaterali e privi di sottoscrizione.
Il motivo è stato ritenuto infondato. La Suprema Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la pretesa risultante da un estratto conto non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria, non accompagnato da specifiche contestazioni. Nel caso di specie, la corte di merito ha correttamente desunto che la contestazione del debitore non era riferita alla mancata ricezione dell’importo ma alla sola inidoneità dei documenti ad attestarla.
La Corte ha quindi escluso che l’interpretazione degli atti difensivi compiuta dal giudice di merito potesse essere sindacata in sede di legittimità. All’infondatezza dell’unico motivo è conseguita l’inammissibilità del ricorso, senza pronuncia sulle spese stante la mancata proposizione del controricorso da parte dell’intimata.
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Nota della Redazione
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