Vizi del lodo arbitrale comportano nullità ma non inesistenza (Cass. civ. Sez. I n. 11004 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di arbitrato, i vizi del lodo consistenti nell’omessa indicazione del compromesso o della clausola compromissoria e delle conclusioni delle parti, di cui all’art. 823, primo comma, nn. 4, 5 e 6, cod. proc. civ., ne comportano la nullità e non l’inesistenza. Alla Corte d’appello è precluso il passaggio alla fase rescissoria soltanto quando manchi in radice la potestas decidendi degli arbitri, per inesistenza del lodo; le difformità dai requisiti e dalle forme del giudizio arbitrale, invece, impongono al giudice dell’impugnazione di dichiarare la nullità e di pronunciare nel merito, senza poter distinguere tra le varie ipotesi che abbiano dato luogo alla censura.

Il Fatto

Con contratto del 1995 una società aveva concesso in locazione a un’altra una porzione di compendio immobiliare a destinazione industriale. Dopo che nel 2006 il Ministero dell’Ambiente aveva ordinato interventi di bonifica sull’area, la concedente aveva chiesto alla conduttrice di eliminare ogni forma di inquinamento e aveva promosso un arbitrato. Il collegio arbitrale, con provvedimento depositato nel 2014, aveva dichiarato estinto il procedimento.

La società attrice aveva impugnato quel provvedimento davanti alla Corte d’appello, qualificandolo come lodo e deducendone la nullità per violazione del contraddittorio e per difetto degli elementi di cui all’art. 823 cod. proc. civ. La Corte territoriale aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile, escludendo la qualifica di lodo per mancanza dei requisiti richiesti. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I quattro motivi di ricorso, esaminati congiuntamente perché connessi, sono stati ritenuti fondati. La questione centrale investe la distinzione tra inesistenza e nullità del lodo arbitrale e i poteri del giudice dell’impugnazione.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento: in caso di inesistenza del lodo, per mancanza del compromesso o della clausola compromissoria, ovvero perché la materia affidata agli arbitri è estranea a quelle compromettibili, alla Corte d’appello è precluso il passaggio alla fase rescissoria, mancando in radice la potestas decidendi degli arbitri. Le difformità dai requisiti e dalle forme del giudizio arbitrale, invece, possono provocare la dichiarazione di nullità del lodo, con la conseguenza che il giudice dell’impugnazione è tenuto a pronunciare nel merito, senza possibilità di distinguere tra le varie ipotesi che abbiano dato luogo alla censura. A sostegno sono citate Cass., n. 19604 del 2020 e Cass., n. 22083 del 2009.

Applicando tale principio, il collegio ha ritenuto erronea la motivazione di inammissibilità fondata sull’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 823 cod. proc. civ. I vizi ravvisati nel provvedimento impugnato, consistenti nell’omessa indicazione del compromesso o della clausola compromissoria e delle conclusioni delle parti, comportano la nullità ma non l’inesistenza del lodo.

Ne consegue che la Corte territoriale, una volta dichiarata la nullità, avrebbe dovuto pronunciare nel merito, anziché limitarsi a dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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