Nullità della donazione di cosa altrui e azione del terzo ex art. (Cass. civ. Sez. II n. 6433 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo, titolare pro quota di un diritto di enfiteusi sul bene oggetto di donazione, è legittimato ex art. 1421 cod. civ. a domandare la dichiarazione di nullità integrale della donazione, non già limitata alle quote di cui assume la titolarità. L’azione di nullità proposta dal terzo nei confronti di tutte le parti del contratto non impone il litisconsorzio necessario con gli altri terzi in astratto interessati alla medesima pronuncia, poiché tale litisconsorzio ricorre solo quando la situazione sostanziale dedotta debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, onde non privare la decisione dell’utilità connessa all’azione proposta. La nullità parziale ex art. 1419, primo comma, cod. civ. opera in un caso diverso, quello in cui la nullità colpisca soltanto una parte o una clausola del contratto. Le affermazioni del giudice di merito sull’entità delle quote, rese applicando il criterio della ragione più liquida, non sono idonee a formare giudicato sugli aspetti del rapporto non specificamente esaminati.
Il Fatto
Gli attori, quali eredi di un’erede della titolare di diritti enfiteutici su un fondo, hanno convenuto in giudizio i donatari e la donante esponendo di aver sempre posseduto il terreno animo domini e assumendo la titolarità di una quota complessiva di 6/8. Nel 1996 la donante aveva trasferito ai propri due figli una quota dei medesimi diritti, dichiarando di non essere in possesso di titolo di proprietà regolarmente trascritto. Gli attori hanno chiesto la nullità di quell’atto e, in via subordinata, lo scioglimento della comunione enfiteutica con rendiconto. Si è costituito uno solo dei convenuti, divenuto nel frattempo unico titolare dei diritti acquistati dal fratello, sostenendo che la donazione aveva natura ricognitiva di un’acquisizione già avvenuta per usucapione.
Il Tribunale ha dichiarato con sentenza non definitiva la nullità della donazione, rilevando che la donante aveva disposto di bene altrui e che l’atto nullo non era stato seguito dalla prova del possesso per il decennio. La Corte d’appello ha rigettato il gravame del convenuto. Questi ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, tutti riferiti al rigetto del secondo motivo di appello, relativo all’accoglimento della domanda di nullità della donazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per primo il secondo motivo di ricorso, con il quale si sosteneva che la nullità dovesse essere dichiarata solo parzialmente, limitatamente alle quote degli attori, e che la donazione di cosa altrui fosse semmai inefficace e non nulla. Il motivo è manifestamente infondato quanto alla prima censura: la domanda va esaminata dal giudice di merito così come proposta, cioè come volta a ottenere la dichiarazione di nullità integrale dell’atto. La titolarità pro quota del diritto di enfiteusi sul bene donato qualificava gli attori come soggetti terzi rispetto alla donazione, interessati a ottenere quella pronuncia e perciò legittimati ex art. 1421 cod. civ. a esperire l’azione, senza che si giustificasse una nullità parziale, che riguarda il diverso caso in cui la nullità colpisca soltanto una parte o una clausola del contratto ai sensi dell’art. 1419, primo comma, cod. civ.
La Corte esclude che le questioni sul difetto di integrità del contraddittorio imponessero la pronuncia di nullità parziale. Non è configurabile un litisconsorzio necessario tra tutti i terzi in astratto interessati a chiedere la nullità del contratto. Tale litisconsorzio ricorre, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale dedotta debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, onde non privare la decisione dell’utilità connessa all’azione proposta. Nel caso in cui l’azione di nullità sia esercitata da un terzo rispetto a un contratto stipulato inter alios, il litisconsorzio necessario sussiste nei confronti di tutte le parti del contratto. Nella specie il contraddittorio è stato garantito verso tutti i contraenti, poiché la domanda è stata proposta nei confronti dei donatari e della donante.
La Corte corregge pertanto la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., confermandone il dispositivo. Il secondo motivo è invece inammissibile nella parte in cui prospetta la qualificazione della donazione come donazione di cosa altrui e i relativi effetti: la questione non risulta devoluta al giudice di appello e costituisce pertanto questione nuova in sede di legittimità. Il ricorrente avrebbe dovuto allegare l’avvenuta deduzione nel merito e indicare lo specifico atto processuale in cui ciò era avvenuto.
Il terzo motivo è manifestamente infondato in via assorbente, perché non sussisteva alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario che precludesse la pronuncia di nullità. Il quarto motivo è inammissibile per carenza di interesse: la pronuncia sull’entità delle quote, resa dalla Corte d’appello applicando il criterio della ragione più liquida, non era idonea a formare giudicato, poiché la questione non era stata decisa dalla sentenza non definitiva né devoluta al giudice dell’impugnazione. Per le stesse ragioni è inammissibile, per carenza di interesse, anche il primo motivo. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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