Nullità negoziale rilevabile d’ufficio solo se i fatti sono ritualmente allegati (Cass. civ. Sez. III n. 4190 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le nullità negoziali che non siano state rilevate d’ufficio in primo grado sono suscettibili di rilievo in grado di appello o in cassazione, ma a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti nel rispetto delle preclusioni. Il giudice non può pronunziare su vizi di nullità diversi da quelli dedotti nella domanda introduttiva se essi non siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo. Ne consegue che la questione di nullità fondata sulla contrarietà a normativa antitrust, prospettata solo dopo la costituzione in appello e senza deposito dei documenti su cui si basa, è infondata perché tardiva.
Il Fatto
I fideiussori di una società proposero opposizione a un decreto ingiuntivo con cui era stato loro intimato il pagamento di una somma rilevante, in parte costituita dal saldo debitore di un conto corrente e in parte da anticipi fatture rimaste insolute. Eccepirono la mancanza di certezza del saldo creditore, la non debenza dell’importo in assenza di verifica sul rispetto delle condizioni inderogabili di legge in materia di interessi, anatocismo e commissioni di massimo scoperto, e proposero domanda riconvenzionale di ripetizione con richiesta di CTU.
Il Tribunale rigettò l’opposizione, qualificando il contratto sottoscritto dai garanti come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione. La Corte d’Appello rigettò il gravame sul rilievo che la questione della qualificazione era stata posta dal primo giudice come mero presupposto logico-giuridico e che le eccezioni e domande non reiterate in appello dovevano considerarsi rinunciate ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente inammissibile il controricorso, depositato tardivamente rispetto al termine di legge decorrente dalla notifica del ricorso. Nel merito, il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 346 c.p.c. e 1945 c.c., sostenendo che le eccezioni sollevate in primo grado sarebbero state in realtà riproposte nelle conclusioni dell’atto di appello, con richiesta di CTU, e che comunque, anche in presenza di un contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni di nullità per violazione di norme imperative.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per omessa indicazione dei documenti sui quali si fonda e per omessa trascrizione delle parti dei medesimi rilevanti ai fini della decisione. Esso, inoltre, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui le eccezioni derivanti dal rapporto principale non erano state riproposte in appello e, quale che fosse la qualificazione del contratto, dovevano intendersi rinunciate ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1418, 1419 e 1421 c.c. e l’omessa pronuncia sulla nullità del contratto fideiussorio per violazione della legge 10/10/1990 n. 287, in ragione della presenza di clausole conformi al modello ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d’Italia. La Corte rileva che tale domanda di nullità non era contenuta nell’atto introduttivo e che la questione è stata sollevata solo dopo il deposito della comparsa di costituzione in appello, senza neppure il deposito dei documenti su cui la nullità si fonda.
Il motivo è infondato. Anche in difetto di un’espressa deduzione di parte, o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva, occorre sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo (Cass., 3, n. 34590 dell’11/12/2023), circostanza che nella specie non si è verificata nel termine per le preclusioni. In una fattispecie analoga (Cass., 3, n. 20713 del 17/7/2023), relativa alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello per non avere la parte dedotto in primo grado la conformità delle clausole al modello ABI né prodotto il modello medesimo. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile; non si fa luogo a pronuncia sulle spese stante la tardività del controricorso.
Nota della Redazione
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