Fideiussori e onere della prova nel saldo di conto corrente (Cass. civ. Sez. I n. 405 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, il fideiussore che si opponga al decreto ingiuntivo azionato dalla banca e chieda l’accertamento negativo del debito del debitore principale assume, sotto il profilo probatorio, la posizione di attore: grava pertanto su di lui l’onere della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Il criterio del saldo zero, elaborato per ovviare alla carenza di estratti conto nell’accertamento del credito della banca, non è utilizzabile per determinare l’esistenza e l’ammontare di un eventuale credito del correntista. Ne consegue che la valutazione unitaria del rapporto fideiussorio e la compensazione tra saldi richiedono che ciascuna parte assolva al proprio onere probatorio.
Il Fatto
Tre fideiussori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore di una banca per il saldo debitore di tre rapporti bancari intestati a una società fallita. Deducevano la necessità di depurare i saldi dagli addebiti di interessi anatocistici, usurari e ultralegali, oltre che dalle indebite commissioni di massimo scoperto.
Il Tribunale revocava il decreto e condannava i garanti al pagamento di una somma ridotta. La Corte d’Appello di Venezia, in riforma, accoglieva l’appello dei fideiussori richiamando l’art. 1853 c.c. e ritenendo insussistente il credito della banca in base a una valutazione unitaria dei rapporti, con conseguente venir meno del presupposto della garanzia. La banca impugnava la sentenza in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a un unico motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 2697 c.c. La banca censurava la sentenza distrettuale per aver ritenuto provato un saldo creditorio a favore del correntista mediante il criterio del saldo zero, criterio a suo avviso applicabile solo alla pretesa creditoria dell’istituto e non all’accertamento di un credito del correntista. L’erronea compensazione avrebbe così determinato l’inesistenza dei presupposti della garanzia.
La Corte ritiene fondato il motivo. Essa ricostruisce la regola di ripartizione dell’onere probatorio nei rapporti di conto corrente, distinguendo la posizione della banca da quella del correntista. Per la banca che agisce per il saldo passivo, la carenza di estratti conto consente di azzerare il saldo iniziale del primo estratto disponibile e di rideterminare il saldo finale; in caso di periodi intermedi scoperti, si azzerano i soli saldi intermedi.
Per il correntista che lamenti addebiti non dovuti, invece, la regola è diversa. Se manca la documentazione iniziale, egli deve dimostrare l’esistenza di un saldo positivo in proprio favore o di un minore saldo negativo, oppure beneficia dell’azzeramento del saldo di partenza. Quanto ai periodi intermedi non documentati, se sostiene che vi si sia accumulato un credito, lo deve provare producendo la relativa documentazione; in difetto, opera il meccanismo dell’azzeramento, con il risultato che né la banca recupera né il correntista ottiene alcunché in quei periodi. La Corte richiama sul punto il precedente Cass. 1763/2024.
Applicando tali principi, la Corte rileva che la sentenza impugnata ha invertito il riparto probatorio. I fideiussori, opponendosi al decreto e chiedendo l’accertamento negativo del debito del debitore principale, assumevano la veste di attori e dovevano provare i propri assunti. Il criterio del saldo zero non era utilizzabile per determinare l’eventuale credito del correntista.
Ne deriva che la Corte d’Appello avrebbe dovuto escludere la compensazione tra il credito accertato a favore della banca e quello erroneamente riconosciuto al correntista. Le pretese contrapposte risultano entrambe sfornite di prova, il primo estratto conto acquisito risalendo solo al 01/02/2003 rispetto a un rapporto acceso nel 1982. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese della fase di legittimità.
Nota della Redazione
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