Notifica diretta dell’intimazione di pagamento e sanatoria per rateizzazione (Cass. civ. Sez. V n. 4180 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, la notificazione della cartella di pagamento e quella dell’intimazione di pagamento possono essere eseguite mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del richiamo operato dall’art. 49, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 26 d.P.R. n. 600 del 1973, anche dopo la soppressione dell’inciso “da parte dell’esattore” ad opera dell’art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999. La natura sostanziale della cartella non impedisce l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973. L’istanza di rateizzazione del debito tributario integra riconoscimento del debito ed è incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle.

Il Fatto

Un contribuente impugna tre intimazioni di pagamento, relative a imposte e sanzioni per gli anni 1995, 1996 e 1997, notificate il 9 settembre 2013. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in appello, conferma il difetto di giurisdizione del giudice tributario per due intimazioni, in quanto correlate a cartelle aventi ad oggetto contributi Inps, e riconosce la validità della terza, relativa a crediti tributari.

Il contribuente ricorre per cassazione deducendo sei motivi: omessa pronuncia e difetto di motivazione; difetto di giurisdizione; inesistenza e nullità delle cartelle e delle intimazioni per omessa notifica; decadenza dal potere impositivo e da quello di riscossione; omessa sottoscrizione delle intimazioni.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, preliminare perché involge la giurisdizione. Richiamando il principio secondo cui le questioni di giurisdizione possono essere trattate dalle sezioni semplici quando sulla regola di riparto si sono già pronunciate le Sezioni Unite, rileva che la Commissione regionale ha correttamente ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento alle intimazioni relative a contributi previdenziali. Sono sottratte alla giurisdizione tributaria le sole controversie attinenti alla fase dell’esecuzione forzata; l’impugnazione degli atti prodromici resta invece devoluta alle commissioni tributarie quando autonomamente impugnabili. Il motivo è dichiarato inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile: la Commissione regionale si è pronunciata sulle tre intimazioni, e il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, pur in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti il rigetto. Neppure sussiste il dedotto vizio di motivazione, avendo il giudice di merito esposto in modo esauriente le ragioni del decisum.

Il terzo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte ribadisce che la natura sostanziale della cartella non osta all’applicazione di istituti processuali, sicché il rinvio dell’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 comporta, in caso di notificazione irrituale, l’applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. Trova conferma, inoltre, che la notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è legittima per la cartella e, per il richiamo dell’art. 49, comma 2, d.P.R. cit., anche per l’intimazione di pagamento.

Quanto all’istanza di rateizzazione, essa integra riconoscimento del debito, idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ., ed è incompatibile con l’allegazione di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle. L’intimazione, infine, ha contenuto vincolato ed è sufficiente il riferimento alla cartella in precedenza notificata.

I motivi quarto e quinto, sulla dedotta decadenza, sono inammissibili perché non si confrontano con la sentenza impugnata, che ha ritenuto validamente notificate le cartelle. Il sesto motivo è anch’esso inammissibile: la questione della mancata sottoscrizione non risulta trattata nel giudizio di appello e, comunque, il difetto di sottoscrizione non vizia l’atto quando non è in dubbio la sua riferibilità all’autorità da cui promana. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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