Contratti a progetto privi di progetto specifico e conversione automatica in rapporto subordinato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7686 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La contestazione di un verbale di accertamento non dà adito a un giudizio impugnatorio circoscritto alla verifica dei vizi formali dell’atto, ma investe direttamente il rapporto tra le parti e la fondatezza della pretesa contributiva, che costituisce il precipuo oggetto del contendere. Nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza uno specifico progetto, la genericità del progetto determina l’automatica conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza che sia necessaria alcuna indagine sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione. Tale regime sanzionatorio, che non contrasta con il principio di indisponibilità del tipo negoziale, si applica anche ai contratti antecedenti la riforma di cui alla legge n. 92/2012. La contribuzione previdenziale è dovuta in base al minimale contributivo anche in caso di sospensione concordata della prestazione non giustificata dalla legge o dal contratto collettivo, attesa l’autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, confermando la sentenza del Tribunale, aveva rigettato l’opposizione proposta da una società cooperativa avverso un avviso di addebito, emesso sulla base di un verbale di accertamento dell’Istituto di previdenza, con il quale era stato ingiunto il pagamento di contributi omessi, interessi e sanzioni per un importo superiore al milione di euro.

L’accertamento riguardava, in particolare, la riqualificazione come rapporti di lavoro subordinato di numerose collaborazioni coordinate e continuative prive di uno specifico progetto, nonché la debenza della contribuzione per periodi di aspettativa e trasferte. La società ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando sei motivi di impugnazione, incentrati sulla nullità della sentenza per motivazione apparente, sulla validità del verbale, sulla corretta qualificazione dei rapporti e sul calcolo della base contributiva.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi tra loro connessi. Con riferimento al primo motivo, relativo alla dedotta genericità del verbale di accertamento, il Collegio ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente, rilevando che i giudici di merito avevano compiutamente indicato le fonti di prova e le risultanze documentali poste a fondamento della decisione.

In ordine al secondo motivo, incentrato sui vizi formali del verbale, la Corte ha dichiarato la censura inammissibile per carenza d’interesse, ribadendo il principio per cui la contestazione del verbale non instaura un giudizio impugnatorio limitato alla verifica dei vizi dell’atto, ma investe la fondatezza della pretesa contributiva, che si esterna con l’emissione dell’avviso di addebito. Tale orientamento, recepito dalla giurisprudenza più recente, comporta che i vizi formali non assumono valenza decisiva e non precludono il doveroso esame del merito.

Quanto alla qualificazione dei rapporti di lavoro, la Corte ha escluso l’infondatezza del terzo e del quarto motivo, affermando che la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata che riconnette alla genericità del progetto l’automatica conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il progetto non può infatti identificarsi nel mero svolgimento dell’attività ordinaria dell’azienda, e non è richiesta alcuna indagine sul concreto atteggiarsi del rapporto secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione. Il regime sanzionatorio, in quanto espressione della finalità antielusiva, non contrasta con il principio di indisponibilità del tipo negoziale, che non può essere invocato dal datore di lavoro che abbia violato le prescrizioni di legge. Tali conclusioni sono state ritenute applicabili anche al regime anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012, attesa la formulazione dell’art. 69 del d.lgs. n. 276/2003, che impiega la locuzione tipica della conversione ope legis.

In riferimento al quinto motivo, concernente i periodi di aspettativa convenzionale e di trasferta, la Corte ha richiamato il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, affermando che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o sospensioni concordate non giustificate dalla legge o dal contratto collettivo. Per le trasferte, è stato invece rilevato che la società non aveva fornito prova dell’effettività delle stesse, essendo la relativa documentazione priva di data certa e di dubbia riferibilità ai dipendenti.

Infine, il sesto motivo, riguardante la mancata compensazione con i versamenti alla Gestione separata, è stato dichiarato inammissibile, avendo la società omesso di assolvere all’onere di provare i versamenti opposti in compensazione, peraltro in presenza di una doppia conforme fondata su una circostanziata valutazione delle risultanze istruttorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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