Dirigente sanitario, la maggiorazione del 35% non integra il pari valore economico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23710 del 22.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La maggiorazione fra il 35 ed il 50 per cento della retribuzione di posizione – parte variabile – prevista dall’art. 40, comma 9, del c.c.n.l. 1998-2001 dell’area della dirigenza sanitaria non rientra fra i parametri per la determinazione del valore complessivo dell’incarico e, pertanto, non è dovuta in caso di conferimento di incarico di (unica) struttura complessa. L’art. 40, comma 8, del c.c.n.l. non integra una clausola di garanzia per il trascinamento del trattamento economico già in godimento, ma attribuisce il diritto ad altro incarico di pari valore economico, con conseguente tutela risarcitoria in caso di inadempimento in presenza di tutte le condizioni richieste, tra cui le valutazioni positive riportate dal dirigente. Il valore economico complessivo dell’incarico è la somma fra il minimo contrattuale della retribuzione di posizione e la quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente in base alla graduazione delle funzioni.
Il Fatto
Due dirigenti medici avevano ottenuto decreti ingiuntivi per la maggiorazione del 35% della retribuzione di posizione che assumevano loro spettante, per il periodo agosto 2001-2006, ai sensi dell’art. 40, comma 8, del c.c.n.l. del comparto sanità. Essi rivestivano, prima di una ristrutturazione aziendale che aveva azzerato gli incarichi in atto, incarichi di capo dipartimento, per i quali percepivano la maggiorazione.
L’azienda sanitaria si oppose ai decreti. Dopo l’accoglimento in primo grado e la conferma in appello, questa Corte, con sentenza rescindente, cassò la decisione di secondo grado; il giudice del rinvio accolse l’impugnazione aziendale e revocò i decreti ingiuntivi. I lavoratori, divenuti nel frattempo parti per successione, hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso lamenta che il giudice del rinvio, nell’escludere la maggiorazione dal concetto di “pari valore economico”, abbia travalicato i limiti del giudizio di rinvio e violato un giudicato esterno e interno formatosi sul punto.
La Corte dichiara il motivo inammissibile su questo profilo: i ricorrenti, senza censurare la statuizione del giudice del rinvio secondo cui la questione del giudicato era già stata definita dalla pronuncia rescindente, si limitano a riproporla. Nella sentenza rescindente si era escluso il giudicato esterno – perché le statuizioni invocate riguardavano incarichi diversi e un diverso arco temporale – e il giudicato interno, perché il richiamo a una precedente pronuncia d’appello non costituiva ratio decidendi della controversia.
Nel merito, il motivo è infondato. La maggiorazione era stata riconosciuta con riguardo a incarichi di direttore di dipartimento; a seguito della riorganizzazione, gli incarichi conferiti erano di direttore di unica struttura complessa. Il comma 7 dell’art. 40 definisce il valore economico complessivo dell’incarico come la somma del minimo contrattuale e della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente. La maggiorazione del 35%, pur incidendo sulla retribuzione di posizione, è riconnessa all’assegnazione di particolari incarichi (direttore di dipartimento o di più strutture complesse) e non entra in quel computo.
La Corte richiama il principio già affermato nella pronuncia rescindente e ribadito da Cass. n. 4983/2025, secondo cui il comma 8 non garantisce il trascinamento del trattamento economico già in godimento. La struttura del trattamento accessorio del dirigente, delineata dagli artt. 19 e 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, conferma che la retribuzione di posizione riflette il livello di responsabilità dell’incarico, mentre la retribuzione di risultato remunera la produttività.
Il ricorso è quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza; è esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non emergendo profili di temerarietà o colpa grave. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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