Nullità della sentenza d’appello se non assegnati i termini ex art. 190 (Cass. civ. Sez. III n. 8539 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che, dopo la rimessione della causa in decisione ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., ometta di assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero decida senza attendere la loro scadenza, incorre in nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, presidiato dall’art. 190 cod. proc. civ. e dall’ultimo comma dell’art. 352 cod. proc. civ.. La parte che impugni la sentenza per tale ragione non ha l’onere di indicare quali argomentazioni avrebbe potuto svolgere in prospettiva di un diverso esito del merito: l’impedimento frapposto alla difesa conclusiva integra di per sé il vizio deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Il contraddittorio, cui il diritto di difesa si associa, non riguarda solo l’atto introduttivo, ma deve realizzarsi in piena effettività per tutto lo svolgimento del processo.

Il Fatto

La controversia trae origine dal trasporto internazionale di un carico di prodotto liquido chimico, affidato dalla mittente a un primo vettore contrattuale e da questi sub-delegato a un vettore effettivo per la consegna in Polonia. All’arrivo, la destinataria rifiuta il carico lamentandone la contaminazione, con conseguente addebito di danni da parte della mittente al vettore contrattuale.

Quest’ultimo conviene in giudizio il vettore effettivo per il rimborso delle somme corrisposte. Il Tribunale accoglie l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attore, sul rilievo del trasferimento in capo alla destinataria del diritto al risarcimento. La Corte d’Appello di Firenze riforma la decisione e condanna la società al pagamento, senza concedere all’appellata i termini difensivi richiesti. Ricorre allora in cassazione la società soccombente.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione esamina con priorità il motivo attinente al vizio procedurale e lo accerta fondato. Dalla narrativa emerge che, esaurita l’istruttoria, la Corte territoriale aveva rinviato la causa ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. per la lettura della sentenza contestuale. Con un successivo provvedimento organizzativo aveva poi disposto la trattazione scritta dell’udienza, riservando la concessione dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ. per le difese conclusionali.

La ricorrente aveva quindi formulato la richiesta di termini, ma la Corte d’appello non vi aveva dato seguito, procedendo direttamente all’emissione della decisione. L’omessa concessione dei termini e l’anticipazione della pronuncia integrano la nullità denunciata.

Il principio è riaffermato in conformità alle Sezioni Unite n. 36596 del 2021: la norma processuale che consente la decisione immediata non esonera il giudice dal garantire il pieno esercizio della difesa conclusiva. Il provvedimento organizzativo del settembre 2021, revocando di fatto l’ordine precedente, aveva confermato alle parti la concessione dei termini, creando un legittimo affidamento sulla sequenza procedimentale.

La Corte esclude poi l’esigenza di una specifica indicazione delle argomentazioni che si sarebbero potute addurre. La violazione del contraddittorio è vizio in sé, che inficia la sentenza indipendentemente dal suo contenuto sostanziale. La decisione impugnata va perciò cassata con rinvio, in diversa composizione, alla Corte d’appello, restando assorbiti i motivi secondo e terzo, attinenti alla legittimazione e all’onere probatorio. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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