Abrogazione agevolazione Tremonti ambiente e diritto al rimborso (Cass. civ. Sez. V n. 28398 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione di una disciplina fiscale agevolatrice non comporta l’automatico venir meno del diritto al beneficio, ove l’investimento risulti già effettuato al momento dell’abrogazione. Ai fini dell’accesso alla detassazione degli investimenti ambientali di cui all’art. 6, commi 13-19, della l. n. 388/2000, rileva il momento di avvio della realizzazione dell’opera, da individuarsi nell’esborso dei costi direttamente imputabili al prodotto e nella consegna dei beni, non quello della presentazione della domanda di rimborso. Ne consegue la legittimità della pretesa al rimborso anche oltre i termini ordinari, restando fermo il termine di decadenza di cui all’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 per l’eccedenza di imposta. Nel procedimento di rimborso il contribuente è attore in senso sostanziale e la pubblica amministrazione può difendersi a tutto campo, prospettando in appello una ragione di non debenza inerente a una decadenza.

Il Fatto

La società contribuente, qualificabile come piccola-media impresa, aveva acquisito senza obbligo di legge un impianto fotovoltaico, accedendo alla tariffa incentivante del d.m. MISE 19 febbraio 2007 (c.d. II conto energia). Solo dopo la pubblicazione del d.m. MISE 5 luglio 2012 la società ritenne sciolto il dubbio sulla cumulabilità di tale tariffa con la detassazione degli investimenti ambientali della legge n. 388/2000, e presentò istanza di rimborso commisurata alla quota detassabile risultante da perizia.

L’istanza fu respinta in silenzio. Il ricorso della contribuente venne accolto in primo grado, ma riformato in appello. Il collegio di secondo grado ritenne l’istanza successiva all’entrata in vigore della novella abrogativa del beneficio e, comunque, tardiva rispetto ai quarantotto mesi dal termine per il pagamento del saldo d’imposta. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha replicato l’Agenzia delle entrate.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la contribuente censurava la statuizione di secondo grado per avere avallato una domanda nuova dell’Ufficio, introdotta solo in appello con l’eccezione di inammissibilità dell’istanza. La Corte osserva che, nelle procedure di rimborso, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare il fondamento del proprio credito, mentre l’amministrazione è convenuto e può difendersi a tutto campo. In tema di rimborso, e non di atto impositivo, è dunque legittima la prospettazione in appello di una nuova ragione di non debenza, peraltro inerente a una decadenza.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte afferma che l’abrogazione di una disciplina agevolatrice non fa venir meno il diritto al beneficio fiscale quando questo inerisca a un investimento già effettuato. Il momento di avvio del procedimento non è quello del rimborso, ma quello dell’effettuazione dell’investimento. Richiamando le Sez. V n. 20099/2025 e n. 9918/2025, il giudice di legittimità precisa che tale momento coincide con l’inizio della realizzazione dell’opera, identificato nell’esborso dei costi direttamente imputabili al prodotto e nella consegna dei beni.

Nel solco della Sez. V n. 3451/2025 si ricorda inoltre che l’abrogazione della l. n. 388/2000 non si applica agli investimenti ambientali realizzati entro il 25 giugno 2012, poiché il beneficio operava mediante variazione in diminuzione dell’imponibile nella dichiarazione dei redditi dell’anno di realizzazione, senza necessità di istanza all’amministrazione.

Parimenti fondato è il terzo motivo, relativo al termine di quarantotto mesi per il rimborso dell’eccedenza. Non è controverso che la contribuente non abbia presentato istanza per il 2010, ma solo per gli anni 2011 e 2012. Il termine quadriennale decorre dalla scadenza della trasmissione della dichiarazione; la dichiarazione integrativa a favore del contribuente incontra il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, con facoltà di rimborso entro quarantotto mesi dal versamento, secondo il principio delle Sez. Un. n. 13378/2016.

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio è definito con l’accoglimento del ricorso originario. Le spese dei gradi di merito sono compensate per l’obiettiva incertezza interpretativa; quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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