Contraddittorio endoprocedimentale e inerenza dei costi nel controllo a tavolino (Cass. civ. Sez. V n. 16873 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo c.d. a tavolino, svolto dall’Amministrazione finanziaria presso i propri uffici, le garanzie dell’art. 12 della l. n. 212 del 2000 non operano, poiché la loro applicabilità postula accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’attività del contribuente. L’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste, in tal caso, solo per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati occorre un vincolo specificamente sancito. Quanto all’inerenza, l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione assume rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza del costo, con onere del contribuente di dimostrare l’effettività e la riferibilità della spesa all’attività d’impresa. Le censure che mirano a una rivalutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.

Il Fatto

La società contribuente ricorreva avverso un avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, relativo all’anno 2009, con il quale erano stati disconosciuti costi consistenti in una quota dei canoni corrisposti per la locazione di un immobile, ritenuti indeducibili per difetto di inerenza. La CTP accoglieva il ricorso nel merito, ma rigettava l’eccezione preliminare sulla violazione del contraddittorio preventivo. La Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello dell’Agenzia e rigettava quello incidentale della contribuente.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche, l’erronea valutazione dell’inerenza dei costi e l’omesso esame di fatti decisivi. L’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte richiama il costante orientamento secondo cui l’ambito di applicabilità delle garanzie dell’art. 12 della l. n. 212 del 2000 postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente. Ne discende che l’obbligo di redazione del processo verbale di constatazione e il rispetto del termine dilatorio non si applicano ai controlli effettuati nella propria sede, in base a dati forniti dal contribuente o acquisiti documentalmente.

Nel controllo a tavolino, l’Amministrazione è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale solo per i tributi armonizzati, sempre che il contribuente indichi in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere. Per quelli non armonizzati, invece, un analogo vincolo generale non è rinvenibile nella legislazione nazionale. Nella specie, l’accertamento era stato effettuato presso gli uffici dell’Amministrazione, senza obbligo di contraddittorio per i tributi non armonizzati.

Quanto all’IVA, la Corte ribadisce che, non essendo prescritta alcuna forma vincolata, è sufficiente che il contraddittorio si realizzi in modo effettivo, anche mediante l’inoltro di questionari o l’accesso agli atti. Nel caso concreto, l’invio di un invito a esibire documentazione, con redazione dei relativi verbali di consegna, integrava un idoneo contraddittorio endoprocedimentale. La censura difettava inoltre di specificità quanto all’asserito abuso del diritto.

Sui motivi secondo e terzo, esaminati unitariamente, la Corte li dichiara inammissibili: la ricorrente prospettava in realtà una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Quanto all’inerenza, il giudice di merito aveva accertato la evidente sproporzione dei canoni rispetto al costo del leasing, la riferibilità a una parte soltanto dell’immobile, i legami tra i soci delle società coinvolte e i vantaggi fiscali dell’operazione. A fronte di tale antieconomicità, spettava alla contribuente dimostrare l’effettività e l’inerenza della spesa.

La Corte richiama infine il principio di non contestazione, applicabile al processo tributario ma coordinato con la specialità del contenzioso, e nega che la mancata presa di posizione dell’Ufficio equivalga ad ammissione dei fatti. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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