Fideiussione per obbligazioni future violata da riempimento modulo in bianco (Cass. civ. Sez. III n. 7891 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella fideiussione per obbligazioni future il rispetto formale del mandato ad scribendum non esime la banca dal giudizio di buona fede oggettiva. Il comportamento dell’istituto che, ricevuto il mandato a completare il modulo sottoscritto in bianco, non trasmetta ai garanti il testo riempito con l’indicazione del tetto massimo garantito è contrario a buona fede e integra inesatto adempimento, perché lede l’interesse dei garanti alla verifica del puntuale adempimento dell’obbligo assunto. La valutazione va condotta a posteriori, in chiave comparativa degli interessi contrapposti, tenuto conto del rilievo che l’art. 1938 cod. civ. attribuisce alla fissazione dell’importo massimo e del divario di professionalità tra le parti.

Il Fatto

Due fideiussori hanno sottoscritto nel 2005 un modulo prestampato a garanzia del debito di un congiunto verso una banca. Secondo la loro prospettazione, l’accordo verbale riguardava un importo garantito di molto inferiore a quello poi preteso, e il modulo era privo dell’indicazione del tetto massimo, con l’intesa che l’ufficio bancario lo avrebbe completato successivamente. Cinque anni dopo hanno appreso che il testo era stato riempito per un ammontare maggiore.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo, escludendo il riempimento contra pacta sulla base delle dichiarazioni dei testi. La Corte d’Appello ha confermato, ritenendo la fideiussione valida come contratto a forma libera e non riconducibile all’art. 117 TUB. I fideiussori hanno proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 1938 cod. civ.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso per quanto di ragione muovendo da una premessa di metodo: la corrispondenza formalistica dell’operato della banca al pactum ad scribendum non impedisce di valutare quel medesimo comportamento alla stregua della buona fede oggettiva. Si tratta di un criterio bilaterale e qualitativo, implicante un giudizio di relazione, che non privilegia in astratto l’interesse protetto da una norma ma considera la qualità degli interessi coinvolti.

La Corte ritiene di poter prescindere da alcune questioni controverse. Anche ammesso che la garanzia personale rilasciata da un terzo non sia direttamente soggetta alla normativa speciale bancaria, che il modulo non sia invalido per la sussistenza di un accordo orale di successivo riempimento, e che il giudice di merito abbia correttamente incentrato la questione sulla determinazione del tetto massimo, residua comunque uno spazio di valutazione del comportamento complessivo.

Su questo piano emergono due elementi decisivi. L’accordo di riempimento soddisfaceva un’esigenza unilaterale della banca e, una volta ricevuto il mandato, l’istituto non ha trasmesso ai garanti il modulo completato secondo le intese assunte. Tale condotta, valutata a posteriori e alla luce degli interessi in conflitto, è contraria a buona fede: la prestazione è scorretta e qualificabile come inesatto adempimento rispetto al programma negoziale, che impone esiti di collaborazione.

Non può costituire esatto adempimento l’esecuzione di una prestazione che prescinda dall’interesse dei garanti, privati della possibilità di verificare il puntuale adempimento dell’obbligo assunto. Il rilievo che l’art. 1938 cod. civ. assegna alla fissazione del tetto massimo e il consistente divario di professionalità tra fideiussori e banca rafforzano questa conclusione, in linea con il crescente impiego della buona fede in chiave integrativa e valutativa.

La sentenza è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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