Dirigente di fatto e prescrizione: rileva la qualifica rivendicata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19052 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del lavoratore alla qualifica superiore si fonda sulle mansioni effettivamente svolte e non sul formale riconoscimento datoriale. La clausola del c.c.n.l. che subordini la qualifica dirigenziale a una qualificazione proveniente dall’azienda è nulla, perché attribuisce rilievo decisivo a un atto discrezionale del datore e contrasta con il principio inderogabile in danno del lavoratore sancito dall’art. 2103 cod. civ. nel testo ratione temporis vigente. Ai fini del decorso della prescrizione, il regime di stabilità del rapporto va rapportato alla qualifica effettivamente spettante e rivendicata in giudizio, non a quella formalmente attribuita. Il metus che impedisce la decorrenza del termine si desume dal rischio che l’iniziativa giudiziale esponga il lavoratore a un regime meno garantito quanto alla stabilità.
Il Fatto
Un dipendente di una banca, distaccato presso una SIM con nomina a direttore generale, agisce per il riconoscimento della qualifica dirigenziale e delle relative differenze economiche dal 10.04.2001 fino alla cessazione del rapporto. Il datore di lavoro, a propria volta, contesta la domanda e il decorso della prescrizione.
La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accerta la natura dirigenziale delle mansioni e condanna la banca al pagamento delle differenze, escludendo la prescrizione in costanza di rapporto. Il giudice di appello motiva osservando che, per valutare la stabilità del rapporto, occorre guardare alla qualifica rivendicata — quella dirigenziale, non assistita da stabilità reale — e non a quella di quadro formalmente riconosciuta. La società propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denuncia nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice per la presenza di un giudice ausiliario nel collegio, è superato dalla stessa ricorrente, che dà atto in memoria della sentenza costituzionale n. 41 del 2021. Questa ha dichiarato illegittime le disposizioni sul ruolo della magistratura onoraria solo nella parte in cui non ne prevedono l’applicazione fino al completamento del riordino: la temporanea tollerabilità costituzionale rende infondate le censure.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, investono l’interpretazione dell’art. 2 c.c.n.l. 1° dicembre 2000 per il settore del credito. La ricorrente sostiene che il dato testuale esiga, per il riconoscimento delle mansioni dirigenziali, un’esplicita qualificazione proveniente dal datore. La Corte d’appello, invece, aveva fondato l’accertamento su una pluralità di elementi convergenti: la delibera di distacco del CDA, il fatto che il ruolo fosse stato in precedenza ricoperto da un dirigente, la complessità della struttura diretta, il numero di unità addette, l’autonomia gestionale e il coordinamento di altri dirigenti.
La Corte di legittimità ritiene che tale accertamento non contrasti con la clausola collettiva, la quale richiede che i dirigenti siano “dalle rispettive aziende come tali qualificati”. Interpretata nel senso propugnato dalla ricorrente, la clausola sarebbe nulla per contrasto con norma imperativa, perché farebbe dipendere la qualifica da un atto discrezionale e insindacabile del datore. Ciò violerebbe il principio inderogabile in danno del lavoratore sancito dall’art. 2103 cod. civ., richiamando Cass. n. 18165/2015 e Cass. n. 5809/2010.
Il quarto motivo, relativo all’art. 2948 cod. civ., è infondato. In conformità ai precedenti richiamati, il regime di stabilità del rapporto ai fini del decorso del termine prescrizionale si rapporta alla qualifica effettivamente spettante e non a quella formalmente attribuita. La Corte osserva che non può escludersi che il lavoratore, il quale rivendica l’inquadramento dirigenziale, si senta condizionato in corso di rapporto ad agire contro il datore, esponendosi a un regime meno garantito quanto alla stabilità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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