Obbligazioni pecuniarie portabili e liquidità ai soli fini della competenza (Cass. civ. Sez. I n. 23453 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligazioni pecuniarie, ai fini della determinazione del forum destinatae solutionis, la liquidità del credito ricorre quando il titolo ne determini l’ammontare oppure indichi i criteri per determinarlo senza margine di discrezionalità. I relativi presupposti sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38, comma 4, cod. proc. civ., e non sono esclusi dalle contestazioni riferite all’an o al quantum. Se l’attore domanda il pagamento di una somma indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, cod. civ., non rilevando che all’esito del giudizio emerga l’illiquidità del credito.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, costituito ex art. 48 d.lgs. n. 50 del 2016, partecipava a un appalto per lavori di manutenzione straordinaria. L’impresa mandataria, capogruppo, stipulava il contratto con la committenza; l’impresa mandante eseguiva i lavori di propria competenza ed emetteva una fattura per un acconto, in base al certificato di pagamento, senza ottenere l’adempimento.
Ottenuto il decreto ingiuntivo, la capogruppo proponeva opposizione eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito, invocando il foro generale della sede della convenuta, e nel merito allegava inadempimenti ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza, reputando non liquida l’obbligazione perché dal certificato richiamato in fattura non erano individuabili le voci di costo riferite alla categoria di lavori dell’impresa mandante. Propone regolamento di competenza la società mandante.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di liquidità elaborata dalle Sezioni Unite n. 17989 del 2016: la somma dovuta deve risultare dal titolo oppure essere determinabile attraverso criteri stringenti, tali che il risultato applicativo sia necessariamente uno e uno soltanto. Se residua un margine di scelta discrezionale, il credito non è liquido, perché quel margine può essere superato solo con un ulteriore titolo convenzionale o giudiziale.
Il Collegio richiama poi la giurisprudenza di legittimità (Sez. II n. 39028 del 2021; Sez. 6-3 n. 7722 del 2019; Sez. 6-2 n. 34944 del 2021), secondo cui i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, cod. proc. civ. e ricorrono quando non occorre un ulteriore titolo negoziale o giudiziale. Irrilevanti restano le contestazioni riferite all’an o al quantum.
Ne deriva che, se l’attore domanda la condanna al pagamento di una somma indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, cod. civ., senza che rilevi l’eventuale illiquidità accertata all’esito del giudizio. Ove il convenuto non neghi il debito ma contesti la natura portabile del credito, la questione va risolta ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, cod. proc. civ., senza incidenza sul merito (Sez. 6-3 n. 4792 del 2021).
Nel caso concreto, il credito azionato in via monitoria risulta facilmente determinabile in base agli accordi sorti tra le imprese al momento della costituzione del raggruppamento. L’impossibilità di individuare analiticamente le voci di costo dal certificato attiene alla prova dell’ammontare del credito, non alla prova della sua caratteristica di credito portabile. Il primo motivo è pertanto fondato; assorbito il secondo.
Il ricorso è accolto, l’ordinanza impugnata è cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Torino. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di merito.
Nota della Redazione
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