Subappalto, regolarità contributiva e limiti dell’eccezione di inadempimento (Cass. civ. Sez. II n. 1281 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel subappalto la responsabilità solidale del committente ex art. 1676 cod. civ. opera solo in presenza di pretese, anche stragiudiziali, dei dipendenti del subappaltatore e nei limiti del debito che il subcommittente abbia verso il subappaltatore al tempo in cui i lavoratori avanzano la domanda. Ne consegue che il subcommittente non può paralizzare il credito per il prezzo con l’eccezione di inadempimento fondata sulla mancata dimostrazione della regolarità retributiva e contributiva, non essendo configurabile in tal senso un inadempimento ex art. 1676 cod. civ. Diversamente, l’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 non richiede la persistenza del debito verso il subappaltatore e prevede un termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto. Il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo deve esaminare anche i fatti estintivi o modificativi sopravvenuti.
Il Fatto
Una società consortile subappaltatrice ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti del consorzio committente per il compenso di servizi di pulizia resi presso immobili di un terzo committente. Il consorzio propose opposizione, eccependo l’inadempimento della subappaltatrice, già espulsa, per irregolarità retributive e contributive segnalate dai dipendenti sin dal 2010, e chiese la revoca del decreto o la condanna al risarcimento dei danni.
Il Tribunale revocò il decreto e condannò il consorzio al pagamento di una somma minore, compensando quanto già corrisposto ai lavoratori per il vincolo di solidarietà. La Corte d’appello, in riforma, rigettò interamente la domanda della subappaltatrice, ritenendo sussistente l’inadempimento ex art. 1460 cod. civ. e legittima la sospensione dei pagamenti. La subappaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il rapporto tra la tutela dei lavoratori nel subappalto e l’eccezione di inadempimento opposta dal subcommittente al subappaltatore. I primi due motivi, trattati congiuntamente, sono ritenuti fondati.
La Corte ribadisce anzitutto che le previsioni dell’art. 1676 cod. civ. e dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 non coincidono nei presupposti di applicazione, richiamando Cass. Sez. II n. 35962 del 22.11.2021. Se è vero che, quando gli ausiliari si rivolgono al committente, questi diviene debitore diretto fino alla concorrenza del debito per il prezzo, è altrettanto vero che la solidarietà presuppone l’esistenza di pretese dei dipendenti e di un debito del subcommittente verso il subappaltatore al tempo della domanda.
Ne deriva che, una volta estinto il debito verso il subappaltatore, resta preclusa ai dipendenti la possibilità di rivolgersi al subcommittente. Pertanto il subcommittente non può paralizzare, in assenza di pretese effettive, il credito del subappaltatore con la mancata dimostrazione della regolarità retributiva e contributiva: la responsabilità ex art. 1676 cod. civ. è subordinata all’esistenza di un debito e l’onere della prova grava sul lavoratore che chiede il pagamento.
La Corte distingue poi l’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, che non richiede la persistenza del debito e obbliga comunque il committente, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, con termine qualificato di decadenza. Il giudice del rinvio dovrà verificare se sia decorso tale termine o quello prescrizionale quinquennale per i contributi previdenziali.
Infine, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve esaminare anche i fatti estintivi o modificativi sopravvenuti, fermo restando l’accertamento dell’originaria legittimità del decreto ai fini delle spese. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione; il terzo e il quarto motivo restano assorbiti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.