Uso aziendale e straordinario forfettizzato ai Quadri: prassi datoriale rilevante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23452 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per la formazione di un uso aziendale, riconducibile alla categoria degli usi negoziali, non è necessaria alcuna approvazione né una specifica volontà costitutiva del datore di lavoro: è sufficiente una prassi generalizzata, spontanea e reiterata nel tempo, che attribuisca ai dipendenti un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. L’uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo, che opera sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo e può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo, salvaguardati i diritti quesiti. Ove il riconoscimento del compenso sia rimesso dalla disciplina contrattuale alla volontà datoriale, la reiterazione spontanea di tale riconoscimento integra l’uso. La valutazione delle risultanze probatorie e dell’attendibilità dei testimoni resta apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo dell’art. 116 cod. proc. civ.

Il Fatto

Un lavoratore, dipendente di una società di servizi elettrici, otteneva nel 1996 una pronuncia con cui gli veniva riconosciuto, sin dal 3.9.1990, il diritto all’inquadramento nella categoria dei Quadri, con la posizione di “Specialista polivalente”. Su tale giudicato si innestava un nuovo giudizio, nel quale il lavoratore chiedeva il pagamento delle differenze retributive conseguenti: l’elemento retributivo integrativo, l’indennità per straordinario forfettizzato, le differenze sul TFR e gli interessi e la rivalutazione sulle somme corrisposte nel 2007.

Il Tribunale accoglieva in parte le domande. La Corte d’appello di Bari confermava, ravvisando un uso aziendale generalizzato e reiterato, in forza del quale la società aveva riconosciuto ai Quadri un trattamento di maggior favore rispetto alla contrattazione collettiva, con incidenza anche sul TFR. La società ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo violazione delle norme sugli usi aziendali, dell’art. 36 Cost. e delle clausole contrattuali di categoria, oltre alla violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in tema di valutazione delle prove.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, per connessione logico-giuridica, sono esaminati congiuntamente e rigettati. Il nodo centrale è la nozione di uso aziendale. La Corte conferma l’orientamento già espresso in precedenti richiamati, secondo cui per la sua formazione è necessaria unicamente una prassi generalizzata, realizzata mediante mera reiterazione di comportamenti posti in essere spontaneamente e non in esecuzione di un obbligo, che comporti per i dipendenti l’attribuzione generalizzata di un trattamento più favorevole rispetto alla legge o al contratto collettivo.

Il Collegio ribadisce che l’uso aziendale è fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo; ne deriva che, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori.

Quanto alla specifica voce dell’indennità per straordinario forfettizzato, la sentenza impugnata è ritenuta in linea con tali principi. Il riconoscimento del compenso forfettizzato per i Quadri è rimesso dall’art. 18 del CCNL Imprese locali dei servizi elettrici alla volontà datoriale e alla sua spontanea determinazione, con modalità commisurate all’entità dell’impegno e senza vincoli connessi a verifiche di merito. La Corte d’appello, con accertamento di merito adeguatamente motivato, ha ritenuto che il riconoscimento da parte della società avesse natura generalizzata e reiterata nel tempo, integrando così l’uso aziendale.

Il secondo motivo è infondato anche con riferimento alla posizione individuale del lavoratore: poiché questi, prima dell’inquadramento come Quadro, aveva già percepito lo straordinario effettivamente svolto, i giudici di merito hanno correttamente conteggiato la sola differenza tra l’indennità forfettizzata astrattamente spettante e quanto già corrisposto a titolo di lavoro straordinario.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., la Corte richiama il principio per cui il potere di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto tale profilo, trattandosi di apprezzamento riferito a un parametro non sindacabile, salvo il limite in cui la legge disponga altrimenti. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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