Obblighi informativi della banca nel deposito titoli a custodia (Cass. civ. Sez. I n. 15665 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi di diligenza e trasparenza gravanti sull’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 riguardano anche il servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione accessorio a un contratto di negoziazione di strumenti finanziari. Persiste quindi in capo all’intermediario l’obbligo di acquisire le informazioni necessarie dal cliente e di operare affinché questi sia sempre adeguatamente informato. Tale obbligo non concerne genericamente l’andamento dei titoli, ma impone di comunicare al cliente le caratteristiche del titolo al momento dell’acquisto, sì da consentirgli di orientare consapevolmente le decisioni di investimento. Non grava invece sulla banca, per il solo deposito titoli, uno specifico obbligo di fornire informazioni successive alla concreta erogazione del servizio, proprio del contratto di gestione del portafoglio.

Il Fatto

Una banca ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado. Il Tribunale aveva condannato l’istituto a pagare alla cliente due somme in relazione alle transazioni avvenute su un conto di deposito e amministrazione titoli sottoscritto tra le parti.

La cliente ha resistito con controricorso. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, aveva accertato l’inadempimento della banca per non aver comunicato alla cliente le conseguenze potenzialmente derivanti dalla mancata adesione a un’OPA relativa a obbligazioni detenute in portafoglio. La questione approda così in Cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta l’erronea affermazione di un giudicato interno sulle lacune informative. La Corte lo dichiara inammissibile, perché non intercetta la ratio decidendi: la reiezione dell’appello della banca non si fonda su una preclusione da giudicato, ma sull’accertamento, in diritto, della sussistenza di un obbligo informativo preventivo alla sottoscrizione dell’acquisto dei titoli nell’ambito del contratto di custodia e amministrazione.

Il secondo motivo investe la violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 58/1998, dell’art. 1838 cod. civ. e degli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ., lamentando l’errata individuazione degli obblighi informativi a carico dell’intermediario. Il motivo è infondato. La Corte richiama la propria Sez. I n. 21890 del 27.10.2015, secondo cui gli obblighi di diligenza e trasparenza riguardano anche il servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione accessorio a un contratto di negoziazione, con obbligo di acquisire le informazioni necessarie e di comunicare specifiche circostanze rilevanti.

La Corte distingue nettamente il deposito titoli dal contratto di gestione del portafoglio (richiamando Sez. I n. 4602 del 22.02.2017 e Sez. I n. 16318 del 03.07.2017): non sussiste per il primo uno specifico obbligo di informazioni successive all’erogazione del servizio. Residua però l’obbligo di informare il cliente sulle caratteristiche che il titolo possiede al momento del suo acquisto.

Nella specie la Corte territoriale ha correttamente escluso l’applicabilità della pronuncia n. 10112 del 2018, avendo accertato in fatto che le informazioni omesse non erano successive alla gestione, ma necessarie a orientare le scelte di acquisto dei titoli, foriere di conseguenze negative in caso di mancato esercizio delle relative opzioni. Il terzo e il quarto motivo, pur deducendo vizi in diritto, sono inammissibili perché totalmente versati in fatto e volti a ottenere un non consentito riesame delle prove. Il ricorso è inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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