Responsabilità della banca per il promotore finanziario infedele (Cass. civ. Sez. I n. 15664 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’intermediazione finanziaria la banca risponde, ex art. 2049 cod. civ. e art. 31 TUF di cui al d. lgs. n. 58 del 1998, del danno arrecato ai clienti dal proprio promotore finanziario, ove la condotta illecita di quest’ultimo si colleghi all’esercizio delle sue mansioni in forza del nesso di occasionalità necessaria. L’affidamento dei clienti nell’operato del promotore, autorizzato a raccogliere il risparmio e a utilizzare la modulistica dell’istituto, non è di per sé colpevole, e la mancanza di vigilanza e controllo sull’attività del collaboratore integra la responsabilità dell’intermediario. Le censure che, pur formalmente denunciando violazioni di legge, contrappongono al materiale probatorio selezionato dal giudice di merito diverse e ulteriori risultanze istruttorie sono inammissibili, perché richiedono una non consentita riedizione del giudizio di fatto.
Il Fatto
La banca proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado. I giudici di merito avevano condannato l’istituto, in solido con il proprio promotore finanziario, a risarcire ai clienti le somme loro sottratte dal promotore medesimo.
Il ricorso non era stato proposto nei confronti del promotore, già contumace in appello. I clienti resistevano con controricorso e depositavano memoria. La questione giungeva in legittimità essenzialmente sul profilo della responsabilità dell’intermediario per il fatto del collaboratore.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 31 TUF e dell’art. 2049 cod. civ., sostenendo che il danno fosse riconducibile alla sola e imprevedibile attività fraudolenta del promotore, senza prova dell’uso di modulistica riferibile alla banca. La Corte ha giudicato la censura inammissibile, rilevando che la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità sul nesso di occasionalità necessaria.
La Corte territoriale aveva ripercorso integralmente il procedimento interpretativo delle prove per escludere l’anomalia del comportamento dei clienti e il suo possibile effetto interruttivo del nesso causale, secondo l’indirizzo richiamato da Sez. III n. 31894 del 2023 e da Sez. VI-3 n. 31453 del 2022. La censura, pur partendo da una formale contestazione giuridica, contrapponeva al materiale valutato dal giudice di appello altro materiale probatorio, sollecitando una non consentita riedizione del ragionamento valutativo.
Il giudice di merito non è obbligato a considerare l’intero bagaglio istruttorio, ma può selezionare quanto ritiene rilevante, con il solo obbligo di una motivazione riconoscibile. Il secondo motivo, sul preteso affidamento colpevole dei clienti ex art. 1227 cod. civ. e art. 1176 cod. civ., è parimenti inammissibile, perché versato in fatto e privo di allegazioni sulla violazione dei criteri di ermeneutica delle prove.
Il terzo motivo deduceva l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. La Corte ha ribadito che il vizio motivazionale è denunciabile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo per anomalia che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza (Sez. Un. n. 8053 del 2014). L’omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, rilevante e oggetto di discussione, non la mancata valutazione di deduzioni difensive.
Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., la censura ometteva di circostanziare l’assunto con la trascrizione delle difese ritenute incompatibili con la contestazione, condizione preliminare per inferire la relevatio ab onere probandi. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della banca alle spese e con l’obbligo del contributo unificato.
Nota della Redazione
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