Segnalazione in EURISC per blocco della carta di credito: il preavviso è dovuto anche in assenza di un vero e proprio ritardo (ABF Roma 3150/2026)

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, decisione n. 3150 del 10 aprile 2026 (seduta 13 febbraio 2026) — Pres. Sirena, Rel. Daniela Concetta Notaro

I fatti

Il ricorrente, trasferitosi all’estero per lavoro, continuava a utilizzare temporaneamente un vecchio conto corrente italiano collegato a una carta di credito “a saldo”. A seguito di ripetuti sconfinamenti dovuti a spese sulla carta senza adeguata provvista, la banca lo avvisava via SMS e messaggistica di un rientro necessario, per poi bloccare la carta e segnalarlo in EURISC. Il ricorrente contestava la tempistica: sosteneva di aver ricevuto notizia della segnalazione e del blocco prima di ricevere il formale preavviso via raccomandata, e che tale preavviso fosse comunque tardivo rispetto ai 15 giorni previsti dalla normativa. Chiedeva la cancellazione della segnalazione e un risarcimento di € 5.000,00. L’intermediario contestava che l’obbligo di preavviso di 15 giorni si applicasse alle segnalazioni per blocco della carta (distinte dai ritardi nei pagamenti rateali), sostenendo che fosse sufficiente il semplice avviso di registrazione.

La decisione

Il Collegio ha ricordato che la legittimità di una segnalazione negativa in banca dati creditizia richiede due presupposti: la veridicità sostanziale dell’inadempimento segnalato e il rispetto delle prescrizioni procedurali sul preavviso. Pur riconoscendo che è controverso se l’art. 5, comma 6, del nuovo Codice deontologico SIC (pensato per il ritardo nei pagamenti rateali) si applichi anche allo sconfinamento su carta a saldo, il Collegio ha ritenuto che l’obbligo di preavviso trovi comunque fondamento nell’art. 125, comma 3, TUB e nel generale obbligo di buona fede nelle relazioni con la clientela. Nel caso concreto, il preavviso formale — ricevuto dal ricorrente il 13 marzo 2025 — risultava tempestivo rispetto alla segnalazione relativa al mese di marzo 2025, resa visibile nel SIC solo il 10 aprile 2025. Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ha richiamato l’orientamento della Cassazione (ord. n. 27557/2017) che esclude la configurabilità del danno in re ipsa: il ricorrente non aveva allegato elementi di fatto idonei a dimostrare né il danno patrimoniale né quello non patrimoniale.

L’obbligo di preavviso prima di una segnalazione negativa in banca dati creditizia trova fondamento, oltre che nell’eventuale applicabilità del Codice deontologico SIC, nell’art. 125, comma 3, TUB e nel generale obbligo di buona fede, e si applica anche alle segnalazioni conseguenti al blocco di una carta di credito per sconfinamento, non solo ai ritardi nei pagamenti rateali in senso stretto.

L’esito

Il Collegio respinge il ricorso.

Perché questa decisione conta, in pratica

La pronuncia estende, in via prudenziale, l’obbligo di preavviso anche alle segnalazioni per sconfinamento su carte a saldo, chiudendo un varco che alcuni intermediari tentano di sfruttare distinguendo formalmente “blocco per insolvenza” da “ritardo nei pagamenti”. Per chi contesta una segnalazione di questo tipo, però, resta decisivo verificare le date effettive: qui il preavviso, pur arrivato dopo SMS e blocco della carta, risultava comunque anteriore alla data di effettiva visibilità della segnalazione nel sistema, il che ne ha salvato la legittimità. E senza allegazione specifica del danno, nessuna domanda risarcitoria può avere successo: il danno da segnalazione illegittima non è mai presunto.

Scarica il testo integrale della decisione (PDF)

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