Il fideiussore persona fisica che stipula la garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale va qualificato come consumatore (Cass. civ. Sez. 1 n. 3319 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione della disciplina consumeristica, i requisiti soggettivi del fideiussore devono essere valutati con riferimento alle parti del contratto di garanzia, senza considerare il contratto principale garantito. È consumatore il fideiussore persona fisica che, pur esercitando una propria attività professionale o imprenditoriale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa. La nozione di consumatore ha carattere oggettivo, è indipendente dalle conoscenze concrete della persona interessata e va determinata secondo un criterio funzionale, valutando se il rapporto contrattuale rientri in attività estranee all’esercizio di una professione. Ne consegue che il fideiussore persona fisica non è professionista “di riflesso” per il solo fatto che lo sia il debitore garantito.
Il Fatto
La società debitrice principale e i garanti, tutti persone fisiche, proponevano opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore della banca per il pagamento di somme dovute su tre rapporti di conto corrente, deducendo l’indebita capitalizzazione degli interessi e la natura vessatoria della clausola derogatoria della competenza territoriale, con richiesta di declaratoria di nullità delle fideiussioni. Il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale e rideterminava il saldo a favore della banca.
La Corte d’Appello, investita dell’impugnazione, rigettava l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai garanti, ritenendo irrilevante il richiamo alla disciplina del consumatore in quanto il debitore principale era imprenditore e i fideiussori avevano prestato garanzia per un’attività imprenditoriale funzionalmente collegata e accessoria al debito principale. Avverso tale sentenza i garanti proponevano ricorso per cassazione, lamentando anche la mancata applicazione del foro del consumatore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la carenza di legittimazione attiva della cessionaria del credito, trattandosi di questione nuova non dedotta nel precedente grado di giudizio. Sul punto, ha precisato che le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, non potendo gli eventuali accertamenti officiosi del giudice di legittimità in tema di norme imperative superare il limite del divieto di accertamenti di fatto.
La Corte ha, invece, accolto il secondo motivo, relativo alla violazione delle norme sulla competenza e sulla disciplina consumeristica. Ha rilevato che è ormai superato l’orientamento secondo cui, per determinare la qualità di consumatore del fideiussore, occorreva rapportarsi alla natura dell’obbligazione garantita. Il mutamento di prospettiva, consolidato nelle Sezioni Unite n. 5868/2023, riposa sul diritto dell’Unione europea, secondo cui la nozione di consumatore ha carattere oggettivo e va determinata con un criterio funzionale, valutando se il rapporto contrattuale rientri in attività estranee all’esercizio di una professione.
La Corte ha quindi affermato che i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti del contratto di garanzia, senza considerare il contratto principale. È consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa. Il fideiussore persona fisica non è professionista “di riflesso”, non essendo tale solo perché lo sia il debitore garantito.
La sentenza impugnata, che aveva negato tale qualifica ai garanti per avere prestato garanzia per un’attività imprenditoriale del debitore, è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame della questione di competenza territoriale, rimettendo allo stesso giudice anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.
Nota della Redazione
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