Responsabilità solidale preponente per illecito del promotore finanziario (Cass. civ. Sez. I n. 3425 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito del preposto e le mansioni affidategli dal preponente, posto a fondamento della responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, sussiste quando l’esercizio delle mansioni abbia reso possibile o agevolato il comportamento produttivo del danno, anche se tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell’ambito dell’incarico o abbia ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti. È pur sempre necessario accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe. La regola vale anche nel rapporto tra intermediario finanziario e consulente abilitato all’offerta fuori sede, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998, in relazione di continuità con la disciplina dell’art. 2049 cod. civ.
Il Fatto
Alcuni clienti agiscono in giudizio per il risarcimento dei danni subiti dal proprio patrimonio mobiliare, denaro e titoli, depositato presso un istituto bancario e amministrato da un promotore finanziario del medesimo istituto. La domanda iniziale prospetta la falsificazione delle sottoscrizioni sugli ordini di trasferimento dei fondi verso altro istituto, dove il promotore li avrebbe poi distratti.
La tesi della falsificazione è smentita in causa, anche all’esito di una consulenza grafologica. Il giudizio di primo grado accoglie parzialmente le domande e condanna la banca preponente in solido con l’istituto ricevente, con rivalsa di entrambe sul promotore. La Corte d’Appello accoglie in parte il gravame principale, negando il danno morale, e integralmente quello incidentale, escludendo la responsabilità dell’istituto ricevente. Propongono ricorso per cassazione la banca preponente, con ricorso incidentale dei clienti.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi del ricorso principale contestano il giudizio sul rapporto causale tra l’attività del promotore finanziario e il pregiudizio dei clienti, ovvero il rapporto di occasionalità necessaria tra le incombenze affidate e gli illeciti compiuti nei confronti della clientela. La Suprema Corte li accoglie, rilevando anzitutto un vistoso scarto tra il fatto allegato nella domanda e quello accertato in sede di merito.
I giudici di merito hanno escluso la falsificazione e accertato che il trasferimento delle disponibilità verso l’altro istituto fu ordinato dal cliente, indotto al consiglio dal promotore. La Corte rileva poi una contraddizione nella sentenza impugnata: da un lato si attribuisce efficacia causale all’attività del promotore, definendo il trasferimento dei fondi «momento iniziale della complessiva condotta delittuosa»; dall’altro si nega la medesima efficacia alle eventuali carenze informative e di vigilanza dell’istituto ricevente, perché il comportamento del promotore è ritenuto causa esclusiva del danno. Se quest’ultimo comportamento recide il nesso causale, lo stesso dovrebbe valere per l’opera di convincimento a trasferire i fondi, che di per sé non ha arrecato alcun danno.
In diritto, l’art. 31, comma 3, T.U.I.F. rende il conferente l’incarico responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente abilitato all’offerta fuori sede, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. La norma introduce il medesimo concetto di occasionalità necessaria proprio della disciplina dell’art. 2049 cod. civ., in relazione di continuità tra norma speciale e disposizione generale, come affermato da Cass. n. 28952/2024.
Richiamando Cass. n. 21385/2024, la Corte ribadisce che la responsabilità del preponente richiede un nesso di occasionalità necessaria, nel senso che le mansioni devono aver reso possibile o agevolato il comportamento dannoso, a nulla rilevando l’autonomia o l’eccedenza rispetto all’incarico, purché il preposto abbia perseguito finalità coerenti con l’incarico e non finalità proprie. Nel caso di specie, l’atto indicato come momento iniziale, l’aver consigliato il trasferimento dei fondi, non risulta posto in essere per finalità coerenti con le mansioni, ma per finalità proprie del preposto, alle quali il committente non era neppure mediatamente interessato: si trattò dell’allontanamento dei clienti dalla preponente.
La sentenza è pertanto affetta da falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento ai presupposti della responsabilità solidale del preponente. Accolti i primi due motivi, restano assorbiti i rimanenti e il ricorso incidentale; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per il riesame alla luce del principio di diritto enunciato.
Nota della Redazione
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