Obblighi informativi dell’intermediario e gravità dell’inadempimento nella risoluzione (Cass. civ. Sez. I n. 7757 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione mobiliare, la violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza gravanti sull’intermediario, anche quando il cliente gli abbia affidato il solo incarico di eseguire gli ordini, configura di per sé grave inadempimento e giustifica la risoluzione del contratto per la sua incidenza determinante sulle scelte di investimento. Ai fini della valutazione di adeguatezza non rileva che il cliente abbia dichiarato un’elevata esperienza e propensione al rischio, né che si sia rifiutato di fornire indicazioni patrimoniali. Una volta accertato l’inadempimento informativo, non è configurabile alcun concorso di colpa dell’investitore, spettando semmai al giudice di rinvio accertare l’incidenza dell’omissione sul mantenimento dei titoli in portafoglio.
Il Fatto
Due investitori convenivano in giudizio la banca intermediaria chiedendo l’accertamento della nullità di varie operazioni finanziarie compiute tra la fine del 2007 e i primi giorni del 2008, per difetto di forma scritta, ovvero la risoluzione per inadempimento, e in via ulteriormente subordinata l’annullamento per vizio del consenso. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda, condannando la banca al risarcimento delle minusvalenze subite.
La Corte d’appello, in primo grado di rinvio, accoglieva parzialmente l’appello. La Cassazione, con una prima ordinanza, cassava con rinvio, rilevando che il giudice di merito aveva rigettato con argomentazione solo formale le domande relative ad alcuni titoli in default e non aveva indagato l’incidenza dell’omissione informativa. Riassunta la causa, la Corte territoriale dichiarava la risoluzione dei contratti d’investimento per grave inadempimento della banca. Avverso tale sentenza la banca propone ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i primi motivi, incentrati sulla dedotta violazione del giudicato interno e sull’attività di mera intermediazione della banca, e li dichiara inammissibili. La sentenza impugnata non ha mai affermato che la banca non fosse parte dei contratti d’acquisto, cosicché nessun giudicato si è formato su tale questione; risulta anzi dagli atti che essa agì come intermediaria, con la sola maggiorazione della commissione di negoziazione, circostanza che esclude anche un conflitto d’interessi.
Anche i motivi terzo, quarto e quinto sono inammissibili. Quanto all’asserita contraddittorietà tra illiquidità dei titoli e loro negoziazione su un mercato regolamentato, il giudice di merito ha accertato in fatto l’illiquidità, e il rilievo è ininfluente sulla ratio decidendi. Rientra poi nell’onere informativo dell’intermediario fornire la prova dell’adeguatezza dell’investimento, che la sentenza ha escluso essere stata data. Il quinto motivo tende in realtà a un riesame dei fatti e introduce una questione nuova, quale il rating dei titoli.
La Corte enuncia qui il principio centrale: ai sensi degli artt. 1 e 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, l’intermediario è comunque tenuto a fornire informazioni adeguate sulle operazioni e sulla loro adeguatezza rispetto al profilo di rischio del cliente. Non rileva che questi abbia dichiarato un’esperienza “alta” o un’elevata propensione al rischio, né che si sia rifiutato di indicare la propria situazione patrimoniale, richiamandosi sul punto Cass., n. 18702/2016 e Cass., n. 8333/2018.
Il sesto motivo è parimenti inammissibile. La valutazione di scarsa gravità dell’inadempimento è insostenibile in diritto, poiché il dovere di informazione grava sull’intermediario verso tutti gli investitori, senza distinzioni legate alla propensione al rischio: la sua violazione configura di per sé la gravità dell’inadempimento, avendo inciso in modo significativo sulle operazioni e determinato la piena inconsapevolezza dell’investimento. Il settimo motivo, infine, è inammissibile perché dagli atti non emerge alcun giudicato sulla correttezza degli acquisti dei titoli obbligazionari. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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