Autodichiarazione ammessa per la soglia de minimis nel rimborso Sisma Sicilia (Cass. civ. Sez. V n. 7759 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso di imposta previsto dalla disciplina speciale connessa al Sisma Sicilia 1990, con riguardo al limite degli aiuti di Stato, fino alla piena funzionalità del registro centrale degli aiuti di Stato di cui all’art. 6.§2 del regolamento UE/1407/13 e all’art. 52 l. n. 234/2012, da individuarsi al 31 maggio 2017, in deroga alle disposizioni processuali nazionali è ammessa la prova del rispetto della disciplina de minimis mediante autodichiarazione del contribuente. L’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 1990 in Sicilia, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costituendo un aiuto di Stato illegittimo ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE. Ne consegue che per valutare la legittimità del rimborso è indispensabile la verifica del mancato superamento della soglia de minimis, che l’autodichiarazione deve riferire al triennio 2001-2003.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della C.T.R. della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, che aveva accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.T.P. di Siracusa. Quest’ultima aveva rigettato il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso, richiesto ex art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, del 90% delle imposte IRPEF e ILOR corrisposte per gli anni 1990, 1991 e 1992.
La C.T.R. aveva ritenuto il rimborso non incompatibile con il Regolamento UE/1407/2013 e con la decisione della Commissione UE 2015/5549, riconoscendo la prova dei presupposti della domanda, e aveva rigettato l’appello della parte contribuente che non aveva avanzato alcuna istanza di rimborso. La questione approda in Cassazione sul valore probatorio dell’autodichiarazione in materia di aiuti di Stato.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Corte dichiara inammissibile la memoria depositata dal contribuente dopo la trattazione in camera di consiglio, richiamando il principio per cui non è sufficiente il mero deposito perché l’atto possa attivare il contraddittorio rispetto alla parte ricorrente (Cass. Sez. Un. n. 10019 del 2019).
Il primo motivo è inammissibile. Pur essendo la contestazione dei presupposti di fatto e di diritto una mera difesa, deducibile in ogni stato e grado, nel caso di specie la sentenza impugnata ha deciso nel merito, ritenendo assolto l’onere probatorio dalla parte contribuente.
Il secondo motivo è del pari inammissibile. La doglianza sulla ripartizione dell’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, che ha fondato la decisione su una valutazione delle prove offerte, sottratta al controllo di legittimità.
Il terzo motivo non è fondato. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa (Cass. Sez. V n. 644 del 2025). Per valutare la legittimità del rimborso è indispensabile verificare la prova del mancato superamento della soglia de minimis.
Il nodo centrale è il valore dell’autodichiarazione. La Corte richiama Cass. Sez. V n. 34530 del 2024, secondo cui l’autocertificazione ha attitudine probatoria solo in alcune procedure amministrative, ma in deroga al regime istruttorio generale del processo tributario è ammessa per provare il fatto negativo del mancato superamento del limite de minimis, nel periodo antecedente all’entrata in funzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato. Il Collegio condivide tale orientamento e non intende discostarsene.
La decisione della C.T.R., che ha riconosciuto i presupposti del Regolamento UE/1407/2013 sulla base dell’autodichiarazione, non merita censura. Il ricorso è quindi rigettato, nulla sulle spese.
Nota della Redazione
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