Concordato fallimentare: onere del proponente e limiti del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 13318 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato fallimentare, l’art. 125 l. fall. consente al proponente di affiancare una nuova proposta a quella già presentata fino a quando il giudice delegato non ordini la comunicazione, sicché grava sul proponente un onere di consultazione dello stato della procedura e dell’eventuale avvicendamento di altre istanze, senza che la legge preveda alcun sub procedimento o provvedimento formale di apertura. La doglianza che censuri la ratio decidendi in modo solo apparente, o che proponga profili nuovi non devoluti nei gradi di merito, è inammissibile in cassazione. La scelta del comitato dei creditori tra le proposte, fondata su ragioni di convenienza, non è sindacabile per violazione di legge, né con il reclamo ex art. 36 l. fall. né con il ricorso per cassazione.
Il Fatto
Una società presenta domanda di concordato fallimentare. Il giudice delegato, dopo che il comitato dei creditori ha selezionato tra più proposte quella da sottoporre all’adunanza, dichiara l’improcedibilità della proposta della società. Questa propone reclamo ex art. 26 l. fall. al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che lo rigetta con decreto pubblicato il 16.7.2020.
Il Tribunale osserva che la declaratoria è conforme all’art. 125 l. fall.; che il proponente può affiancare una nuova proposta fino all’ordine di comunicazione del giudice delegato; che esiste un onere di consultazione dello stato della procedura; che il parere del comitato dei creditori resta rilevante anche in caso di pagamento integrale e che il criterio dell’art. 129 l. fall. appartiene a una fase successiva, quella dell’omologazione. La società ricorre per cassazione con tre motivi; gli intimati non svolgono difese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 127 l. fall. La Corte lo dichiara inammissibile. Le censure introducono profili nuovi, mai proposti nei gradi di merito, come la necessità di un subfascicolo per la consultazione delle proposte o la mancata comunicazione del parere del comitato. Altri profili non si confrontano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
Il Tribunale aveva fondato il rigetto su un rilievo preciso: era onere del proponente verificare l’eventuale proposizione di altre proposte, senza attendere comunicazioni del curatore. Questa ragione decisoria non è adeguatamente censurata, con la conseguenza che le ulteriori doglianze restano irrilevanti. La Corte aggiunge che le censure, al più, riguardano comportamenti omissivi del comitato dei creditori, per i quali la società avrebbe dovuto proporre tempestiva impugnazione ex art. 36 l. fall., e solo per violazione di legge.
Il secondo motivo sostiene che, davanti a una proposta di pagamento integrale, il parere del comitato dei creditori diventerebbe irrilevante. Anche questo mezzo è inammissibile: la censura è decentrata rispetto alla ratio decidendi, che riposa sul rilievo che la proposta della ricorrente non era qualificabile come proposta di pagamento integrale dei creditori.
La Corte ricorda infine che il comitato dei creditori seleziona le proposte secondo ragioni di convenienza, non sindacabili per violazione di legge, né con il reclamo né con il ricorso per cassazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile; nulla per le spese, stante la mancata difesa degli intimati; sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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